Il settore pirotecnico, e per estensione il settore relativo agli esplosivi, è regolamentato da una stratificazione di regolamenti (nazionali, comunitari ed internazionali), che nel corso degli anni sono andati a sovrapporsi e, purtroppo, quasi mai ad integrarsi.
Le pietre miliari nel settore pirotecnico sono il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (noto come T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931, n. 773), il suo Regolamento Esecutivo (noto come Re.T.U.L.P.S. – R.D. 6 maggio 1940, n. 635), il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e la Normativa ADR . Ad essi si affiancano varie circolari ministeriali per l’aggiornamento ed applicazione dei regolamenti sopra indicati, senza dimenticare la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ai Regolamenti REACH e CLP sulla corretta gestione delle sostanze chimiche (tra cui la gestione delle schede dati di sicurezza ed etichettatura degli imballaggi), la normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 151/11 e s.m.i.) e la Direttiva SEVESO sulle aziende a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/15 e s.m.i.).
L’ultimo aggiornamento normativo è del 25 maggio 2018 con la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio degli Affari, Polizia Amministrativa e Sociale prot. 557/PAS/U/007575/XV.C.(68), che integra le disposizioni della Circolare prot. 557/PAS/U/017341/XV.C.(68) del 27 novembre 2017.
Normativa ADR:
Decreto 12 febbraio 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°81 del 5 aprile 2019) con il quale si recepisce la Direttiva 2018/1846/UE, che adegua per la quinta volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose recepita al livello nazionale dal D.Lgs. n°35 del 27 gennaio 2010 (ex D.Lgs. n°40 del 4 febbraio 2000)
Per rendere più sicuro il trasporto di materiale esplosivo, in particolare fuochi pirotecnici, il Ministero dell’Interno fa chiaro riferimento alle norme di “safety” e “security” richiamate dalla Normativa ADR. Pertanto il rilascio delle nuove licenze di trasporto, nonché gli avvisi di trasporto, estesi anche per materiali esplosivi di I, IV e V categoria, saranno subordinati alla verifica da parte della Prefettura di competenza, dell’avvenuta nomina del consulente ADR da parte del trasportatore presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio.
Le circolari ministeriali fanno chiaro riferimento all’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 35/2010 circa l’obbligatorietà della nomina del consulente ADR per le imprese la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti.
Le circolari contemplano anche i casi di esenzione dell’obbligatorietà di nomina del consulente ADR prevista per i trasporti occasionali di fuochi pirotecnici con una bassa pericolosità trasportati soprattutto in regime di esenzione parziale secondo il cap. 1.1.3.6 dell’ADR.
Anche in questo caso, per legge, il trasportatore ha l’obbligo di comunicare annualmente all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio frequenza, quantità e tipologia di merce pericolosa movimentata.
In ogni modo, sia nei casi di obbligatorietà della nomina del consulente ADR oppure nei casi di possibile esenzione, la circolare prescrive un controllo incrociato tra la Prefettura e Motorizzazione per assicurare l’idoneità della ditta incaricata al trasporto di materiale esplosivo.
Ovviamente tale controllo amministrativo è preventivo e propedeutico al rilascio della licenza di trasporto.
Le circolari riportano anche indicazioni sulla corretta gestione di alcune materie prime impiegate nel nella fabbricazione degli esplosivi, i cosiddetti “precursori di esplosivi”, (es. carbone, zolfo, nitrati, clorati e perclorati utilizzati come materie comburenti), materiale che, pur non essendo esplosivo e quindi vendibile sia in ambito della pirotecnia che in ambito civile, può essere utilizzato dai terroristi per confezionare esplosivi fatti in casa.
Malgrado a pagina 6, ultimo capoverso della lettera G, la prima circolare del 2017 riporti la volontà di uniformare sul tutto il territorio nazionale le modalità di rilascio delle licenze di trasporto, purtroppo, nella realtà operativa, ogni prefettura si è “autogestita” passando dal non emanare alcuna disposizione in merito all’emettere proprie istruzioni “ulteriormente” esplicative rispetto alle circolari “madri”, ma, in entrambi i casi, non mettendo in campo un reale controllo sull’applicazione delle circolari “madri” del Capo della Polizia.
Tale “usanza” ha generato profonde difformità nell’applicazione delle disposizioni impartite dal Capo della Polizia, capovolgendo il richiamato intento di uniformare sul tutto il territorio nazionale le modalità di rilascio delle licenze di trasporto nel settore esplosivi e creando, di fatto, una concorrenza sleale tra i vari trasportatori di fuochi pirotecnici aventi sede nelle differenti provincie italiane.
Questa situazione “a macchia di leopardo” sfavorisce l’operato delle ditte pirotecniche (le fabbriche, i negozi e i realizzatori degli spettacoli pirotecnici) che hanno ottemperato alla nomina del consulente ADR, in quanto, a parità di servizio reso, sono obbligate a pagare un servizio professionale (la consulenza ADR) diversamente dai colleghi operanti su altre provincie “non virtuose”, poiché, per poter lavorare, la conditio sine qua non per poter ottenere la licenza di trasporto, alla quale si aggancia l’avviso di trasporto, è allegare alla richiesta la notifica dell’avvenuta nomina del proprio consulente ADR.
C’è da rimarcare che prima delle circolari ministeriali del Capo della Polizia, le prefetture non conoscevano affatto la Normativa ADR e pertanto non ne richiedevano minimamente l’applicazione. A tal riguardo la seconda circolare di maggio 2018 a ritenuto opportuno “educare” le autorità competenti sulle disposizioni vigenti in materia ADR con ben 15 pagine di allegato esplicativo.
Sono superflue le riflessioni che potrebbero scaturire da quanto poco fa riportato in merito al possibile (e reale) danno economico subito da più di 19 anni da parte dei consulenti ADR. L’obbligatorietà della nomina del consulente ADR per le aziende che effettuano trasporti ed operazioni di imballaggio, carico e scarico connesse a tali trasporti, di merci pericolose su strada risale al febbraio 2000 con il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 (oggi parzialmente abrogato dal D.Lgs. 35/2010).
Solo a seguito dell’emanazione delle prima circolare ministeriale di fine 2017, è ritornata in auge la figura professionale del consulente ADR, di fatto tenuta in sordina a causa dell’assenza dei controlli del Ministero dei Trasporti (motorizzazione provinciale) e della mancata irrorazione delle sanzioni da parte della stessa Prefettura.
Pertanto, per colpa delle prefetture “non adempienti”, sussiste ancora ad oggi, una condizione di diffusa irregolarità da parte delle ditte pirotecniche “ignoranti” o meglio, “volutamente ignoranti”, circa gli adempimenti di legge, complice la Motorizzazione che non effettua i dovuti controlli e la Prefettura che non adempie ai sui ruoli istituzionali (controllore dell’applicazione delle circolari ministeriali e sanzionatore in ambito ADR).