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Smaltimento dei rifiuti di fuochi pirotecnici

Smaltimento dei rifiuti di fuochi pirotecnici secondo la normativa ADR

Il trasporto, e in particolare quello stradale, è un elemento centrale nel complesso sistema di gestione dei rifiuti e come tale è soggetto alle specifiche disposizioni contenute nel Testo Unico Ambientale (T.U.A.): Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni inerenti la classificazione dei rifiuti pericolosi sono riportate nella parte IV del D.Lgs. 152/2006 e negli ultimi aggiornamenti in materia: Regolamento UE n. 2014/1357, Regolamento 2017/997/UE e Decisione 2014/955/UE.

Di contro però, il settore pirotecnico, e per estensione il settore relativo agli esplosivi, è regolamentato da un’ulteriore stratificazione di regolamenti (nazionali, comunitari ed internazionali), che nel corso degli anni sono andati a sovrapporsi e, purtroppo, quasi mai ad integrarsi; nello specifico dei rifiuti di esplosivi tali complicazioni sono ancora più evidenti nel caso dello smaltimento di fuochi pirotecnici, munizioni e artifici di scarto, air bag inesplosi, artifici di segnalazione nautici scaduti, ecc.
Le pietre miliari nel settore pirotecnico sono il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (noto come T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931, n. 773), il suo Regolamento Esecutivo (noto come Re.T.U.L.P.S. – R.D. 6 maggio 1940, n. 635), il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e la Normativa ADR . Ad essi si affiancano varie circolari ministeriali per l’aggiornamento ed applicazione dei regolamenti sopra indicati, senza dimenticare la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ai Regolamenti REACH e CLP sulla corretta gestione delle sostanze chimiche (tra cui la gestione delle schede dati di sicurezza ed etichettatura degli imballaggi), la normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 151/11 e s.m.i.) e la Direttiva SEVESO sulle aziende a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/15 e s.m.i.).

Nel caso dello smaltimento di rifiuti generati da esplosivi di scarto c’è un’ulteriore complicazione di gestione dovuto soprattutto alla sovrapposizione e contrapposizione delle diverse norme.
Se da un lato il T.U.A. riporta le norme tecnico-amministrative per gestire l’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti pericolosi, dalla classificazione al trasporto stradale per il conferimento in discarica o agli impianti di trattamento autorizzati, lo stesso T.U.A. all’art. 185 comma 1 lettera g) esclude dal campo di applicazione i materiali esplosivi in disuso mentre alle lettere m) ed n) esclude le armi e gli esplosivi militari che ricadono nella pertinenza del Ministero della Difesa.

Temporalmente posteriore agli aggiornamenti del T.U.A., il Decreto 12 maggio 2016, n. 101 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare individua le modalità di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso come indicato dall’art. 34 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 già richiamato nelle norme inerenti il settore pirotecnico.

In maniera sintetica, il sopracitato decreto stabilisce che i rifiuti di prodotti esplodenti venga gestito operativamente secondo quanto già indicato dal T.U.A.; pertanto creando una possibilità reale di gestire il rifiuto di un esplosivo di scarto come un comune rifiuto speciale pericoloso.
Infatti, la Decisione 2014/955/UE, che identifica i codici CER da riportare sul Formulario Identificativo Rifiuti (il documento di trasporto che accompagna il rifiuto durante lo smaltimento) e sul registro di carico/scarico, individua con i codici 16 04 gli esplosivi di scarto, nel dettaglio:

  • CER 16.04.01* – munizioni di scarto;
  • CER 16.04.02* – fuochi artificiali di scarto;
  • CER 16.04.03* – altri esplosivi di scarto.

Il D.M. 12 maggio 2016, n. 101 riporta anche le modalità operative per la raccolta intermedia dei fuochi scaduti andando in contrasto con le disposizioni delle varie norme che disciplinano la corretta gestione di tali sostanze.
Se da un lato D.M. 12 maggio 2016, n. 101 richiama la Normativa ADR per il trasporto su strada di sostanze pericolose non dà alcuna indicazione sulla corretta identificazione del rifiuto da smaltire soprattutto in merito all’attribuzione del numero ONU (il codice di identificazione delle materie pericolose in ADR). Da tale mancanza consegue la quasi totale non applicabilità della normativa ADR per quanto concerne l’etichettatura e l’imballaggio da utilizzare durante la movimentazione e trasporto del rifiuto esplosivo da smaltire.

La prassi comune è di prendere “tal quali” gli esplosivi di scarto e consegnarli al trasportatore dei rifiuti pericolosi, senza alcun imballaggio esterno: si pensi ai razzi di segnalazione marina, ai fumogeni nautici, alle candele romane (torce di segnalazione impiegate anche per usi ferroviari in assenza di luce), che, così come dovrebbero essere impiegati, così vengono ceduti, in primis al distributore, ed in secondo luogo al trasportatore dei rifiuti.

Per la Normativa ADR la principale sicurezza nel trasporto delle merci pericolose risiede proprio nell’imballaggio nel quale deve essere contenuta la sostanza, il suo pericolo ed il differente grado di pericolo, pertanto, ai fini ADR, è obbligatorio confezione e trasportare tutte le sostanze pericolose in colli in idonei imballaggi appositamente omologati.

Analogo problema di classificazione riguarda l’applicabilità dei regolamenti T.U.L.P.S. e Re.T.U.L.P.S. in merito alle licenze di trasporto da rilasciare al trasportatore di materiale esplodente oltre all’eventuale avviso di spedizione da inoltrare, prima della partenza, alla Prefettura di pertinenza.

Anche in questo caso, non avendo a disposizione tutti i dati necessari per poter identificare l’esplosivo (nuove categorie europee F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 e P2 oppure categorie italiane IV, V/C, V/D o V/E), se non dalle sommarie indicazioni riportate da quanto si potrebbe leggere dalle diciture riportate sull’artificio (se sono presenti e leggibili), non è possibile, a priori, stabilire il corretto iter autorizzativo al quale lo speditore/smaltitore, il vettore e l’impianto finale devono sottostare.

In tale direzione l’ultimo aggiornamento normativo del 25 maggio 2018 con la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio degli Affari, Polizia Amministrativa e Sociale prot. 557/PAS/U/007575/XV.C.(68), che integra le disposizioni della Circolare prot. 557/PAS/U/017341/XV.C.(68) del 27 novembre 2017, cerca di integrare/aggiornare le disposizioni di T.U.L.P.S. e Re.T.U.L.P.S. rispetto alla Normativa ADR.

Per rendere più sicuro il trasporto di materiale esplosivo, in particolare fuochi pirotecnici, il Ministero dell’Interno fa chiaro riferimento alle norme di “safety” e “security” richiamate dalla Normativa ADR. Pertanto il rilascio delle nuove licenze di trasporto, nonché gli avvisi di trasporto, estesi anche per materiali esplosivi di I, IV e V categoria, sono subordinati alla verifica da parte della Prefettura di competenza, dell’avvenuta nomina del consulente ADR da parte del trasportatore presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio.

Le circolari ministeriali fanno chiaro riferimento all’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 35/2010 circa l’obbligatorietà della nomina del consulente ADR per le imprese la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti.

La nomina del consulente ADR non può essere concluso con la semplice stipula di un accordo commerciale tra privati. Infatti, il legale rappresentante ha l’obbligo di dare conferma comunicazione all’Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile, competente per territorio, entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente, attraverso un atto formale.
Inoltre, essendo la figura del Consulente ADR una persona fisica che possiede i requisiti e la relativa abilitazione, non può essere sostituita da una società che, per espresso volere della normativa, non può essere in possesso di tali requisiti e nello stesso tempo assumersi la responsabilità che ne deriverebbe dall’incarico stesso.

All’art. 12 del D.Lgs. 35/2010 sono riportate le sanzioni per il legale rappresentante dell’impresa nel caso di inottemperanza alla norma:

  • da 6.000€ a 36.000€ per omessa nomina del consulente;
  • da 2.000€ a 12.000€ per mancata comunicazione al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti della nomina del consulente.

Le circolari contemplano anche i casi di esenzione dell’obbligatorietà di nomina del consulente ADR prevista per i trasporti occasionali di fuochi pirotecnici con una bassa pericolosità trasportati soprattutto in regime di esenzione parziale secondo il cap. 1.1.3.6 dell’ADR.

Anche in questo caso, per legge, il trasportatore ha l’obbligo di comunicare annualmente all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio frequenza, quantità e tipologia di merce pericolosa movimentata.

Purtroppo, come accennato prima, i problemi di classificazione sia lato ADR che T.U.L.P.S., comportano l’impossibilità di stabilire i casi di esenzione sia della normativa ADR, sia del T.U.L.P.S., pertanto anche i casi di esenzione della nomina del consulente ADR.

Alle problematiche sopra evidenziate si aggiunge anche il problema della formazione, per motivi di “safety” e “security”, del personale specialistico che movimenta materiale esplosivo soprattutto nell’ambito del demanio portuale. Se la Normativa ADR stabilisce al cap. 1.3 le prescrizioni minime in materia di formazione di sicurezza (safety) ed al cap. 1.10 i requisiti per la formazione in ambito si security (l’antiterrorismo), le Circolari 23/2009 e 25/2011 del CO.GE.CA.P. ed il cap. 1.3 dell’IMDG CODE (l’ADR che si applica in mare) prevede un’ulteriore formazione specifica come operatore di terra, un operatore con le seguenti mansioni (richiamate nell’Allegato 1 della Circolare 23/2009):

  • maneggia merci pericolose durante il trasporto;
  • carica o scarica merci pericolose dalle navi;
  • trasporta merci pericolose (ovviamente via mare);
  • fa osservare o sorveglia o ispeziona per la conformità a regole e regolamenti, ovvero è comunque coinvolto nel trasporto di merci pericolose così come stabilito dall’autorità competente (ovvero la Capitaneria di Porto).

Pertanto, l’aver “pescato” il codice CER tra gli unici tre identificati nell’elenco della Decisione 2014/955/UE non ha minimamente risolto il problema in merito all’identificazione ADR/T.U.L.P.S. e a quello che ne consegue dal punto di vista amministrativo, per l’ottenimento delle autorizzazioni del caso (iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, licenza prefettizia di trasporto per il vettore, nomina del consulente ADR, possesso di CFP-ADR base più specializzazione esplosivi da parte degli autisti, impiego di veicolo omologati ADR per gli esplosivi, ecc.) e dal punto di vista tecnico per il corretto confezionamento, carico, trasporto e smaltimento (distruzione) dell’esplosivo di scarto.

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