Il trasporto di merci pericolose per strada è soggetto alle disposizioni contenute nell’ADR, che, sulla base delle Direttive Europee e dei relativi decreti nazionali di recepimento, costituisce il riferimento obbligatorio anche per i trasporti nazionali.
L’Italia ha recepito l’ADR all’articolo 168 del Codice della Strada ed ha adeguato l’intera normativa nazionale a quella comunitaria con il Decreto 12 febbraio 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°81 del 5 aprile 2019) con il quale si recepisce la Direttiva 2018/1846/UE, che adegua per la quinta volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose recepita al livello nazionale dal D.Lgs. n°35 del 27 gennaio 2010 (ex D.Lgs. n°40 del 4 febbraio 2000).
Una merce pericolosa è tale quando in base alle proprie caratteristiche chimiche-fisiche presenta dei rischi per le persone, le cose e l’ambiente. Ma, oltre alle merci pericolose che comunemente possiamo considerare tali in base alle loro caratteristiche intrinseche, l’ADR classifica “pericolose” anche prodotti e materie che comunemente entrano nella nostra quotidianità o che non considereremo tali, primo tra tutti i rifiuti, le miscele ed i preparati dei quali non si conosce a priori la pericolosità.
Sono esempi di tali merci pericolose i sottoprodotti della fabbricazione di metalli quali alluminio, ferro ed acciaio; i prodotti per verniciatura quali solventi, diluenti e pitture; nel settore sanitario: i rifiuti medicali ed ospedalieri (aventi rischio infettivo); nel settore alimentare: la caffeina e le bevande alcoliche con più del 24% di alcol in volume.
Le aziende che hanno bisogno di trasportare merci pericolose o che eseguono attività di spedizione, imballaggio, riempimento, carico o scarico, si trovano ad affrontare una grande responsabilità, dato il livello di rischio associato a questo particolare tipo di spedizioni.
Per gestire l’attività con la preparazione e la tranquillità necessarie è indispensabile conoscere approfonditamente i pericoli e rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle diverse modalità di trasporto.
Al paragrafo 1.8.3.1, la normativa ADR (edizione 2019) prescrive che:
Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
Tale prescrizione è ripresa dall’articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 35/2010, in questi termini:
Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
- da 6.000€ a 36.000€ per omessa nomina del consulente;
- da 2.000€ a 12.000€ per mancata comunicazione al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti della nomina del consulente.
La nomina del consulente avviene con un atto interno all’azienda. La nomina e la relativa accettazione dovranno essere comunicate formalmente per iscritto, e occorrerà inviarne notifica all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, competente per territorio (in cui ha sede operativa l’azienda), entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente.
All’art. 12 del D.Lgs. 35/2010 sono riportate le sanzioni previste per il legale rappresentante dell’impresa nel caso di inottemperanza alla norma:
Le aziende coinvolte nell’obbligo o nella necessità oggettiva di nominare il Consulente ADR abbracciano tutta la filiera del trasporto, nel dettaglio sono: lo speditore, il caricatore, l’imballatore, il riempitore, il gestore di un contenitore-cisterna e/o di una cisterna mobile, il trasportatore, lo scaricatore ed il destinatario.
La normativa ADR al cap. 1.4 esplicita per ogni soggetto sopra richiamato ruoli, compiti e responsabilità, mentre ai cap. 1.3 e 8.2 stabilisce i criteri e le modalità per la formazione e l’aggiornamento periodico del personale operante presso i soggetti di cui sopra.
Pur riconoscendo dei casi di non obbligatorietà nella nomina del Consulente ADR dovuta ad una vacatio normativa oppure alle eventuali esenzioni previste dalla norma, in molti casi risulta abbastanza evidente la necessità di nominare un consulente come nel caso dello speditore.
Secondo quanto previsto al paragrafo 1.4.2.1.1 dell’ADR lo speditore deve:
- assicurarsi della corretta classificazione delle merci pericolose;
- fornire al trasportatore le informazioni e i documenti richiesti;
- utilizzare gli imballaggi e le cisterne appropriate;
- osservare le disposizioni per l’inoltro e le restrizioni alla spedizione;
- assicurare che le cisterne e i veicoli vuoti, non ripuliti, siano marcati e placcati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e con garanzia di tenuta.
Tali attività risulterebbero alquanto difficoltose per i non addetti ai lavori soprattutto se si considera che la spedizione della merce è il primo anello della catena di trasporto avendo un potenziale impatto anche sull’operato degli altri operatori a valle.
Inoltre, l’esenzione della nomina del consulente non esula il legale rappresentante dal rispetto e dall’applicazione della normativa ADR. Anzi per usufruire dell’esenzione è necessario che il legale rappresentante comunichi annualmente all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile quantità, tipologia e frequenza di merce pericolosa movimentata.
’esperienza ha dimostrato che esistono molte aziende che ricadono nella casistica sopra evidenziata a causa della forte interconnessione tra varie normative da ottemperare per la conduzione delle proprie attività connesse alla “messa in strada” delle materie in ingresso ed in uscita al ciclo produttivo.
L’esempio più eclatante è lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti/detenuti dall’azienda. Ovviamente per poter smaltire tali rifiuti è necessario conferirli ad un trasportatore abilitato, di fatto, diventando “speditori” ai fini ADR qualora il rifiuto generato sia identificato come merce pericolosa ADR.
Tale classificazione è sotto la responsabilità dell’azienda produttrice/detentrice/speditrice del rifiuto, non del trasportatore, né tantomeno della discarica o dell’eventuale laboratorio d’analisi che ha effettuato la campionatura del rifiuto in oggetto per l’assegnazione del codice CER ai sensi del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
L’esistenza di figure giuridiche “terze” a cui lo speditore abbia affidato parte o tutti i servizi legati alle operazioni di spedizione di merci pericolose, pur comportando obblighi e responsabilità a carico degli assuntori di tali servizi, non può costituire una “delega di responsabilità” e, pertanto, non modifica sostanzialmente gli obblighi e le responsabilità insite nella figura dello “speditore” (inteso come intestatario del documento di trasporto), nella persona fisica del legale rappresentante.
Essendo il momento del trasporto un’azione “pluridisciplinare”, nel senso che coinvolge più operatori pocanzi menzionati, la normativa stradale (in primis il Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.) oltre a sanzionare l’autista ed il vettore, procede a ritroso lungo tutta la filiera del trasporto sanzionando anche i “mandanti” della spedizione qualora accertata la loro corresponsabilità nell’infrazione commessa dall’autista.
Nello specifico delle merci pericolose ADR, l’art. 168 comma 10 del Codice della Strada recita:
Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell’art.167, comma 9: “Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.”
A tali sanzioni se ne aggiungono altre relative all’art. 7 comma 7 del D.Lgs. 286/05 e s.m.i. (decreto sul riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dall’esercizio dell’attività di autotrasporto).
Il caricatore è corresponsabile relativamente alle violazioni dei seguenti articoli del Codice della Strada da parte dell’autista:
- Art. 61 (sagoma limite)
- Art. 62 (massa limite)
- Art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli)
- Art. 167 (trasporto di cose sui veicoli)
Il committente è corresponsabile relativamente alle violazioni dei seguenti articoli del Codice della Strada da parte dell’autista:
- Art. 142 (limiti di velocità)
- Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli)
Da quanto fin ora visto i compiti e le responsabilità del consulente per la sicurezza sul trasporto in alcuni casi si intrecciano ed integrano a quelli di altre figure professionali operanti in azienda quali il responsabile per la sicurezza sul lavoro, l’R.S.P.P. richiamato dal D.Lgs. 81/08, il responsabile tecnico per la gestione rifiuti, richiamato dal D.Lgs. 152/06, l’Esperto Qualificato per la radioprotezione del personale operante con radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs, 230/95 o il gestore per la sicurezza degli impianti con rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa SEVESO III (D.Lgs. 105/2015).
Nel caso specifico della normativa ADR la funzione basilare del Consulente è di coadiuvare il capo dell’impresa nell’esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto il trasporto, e le prestazioni ad esso connesse quali l’imballaggio, il riempimento, il carico o scarico di merci pericolose, nel rispetto della normativa applicabile ed allo scopo di prevenire i rischi per le persone, i beni o l’ambiente, derivanti dallo svolgimento di tali attività.
Le principali responsabilità assegnate al Consulente ADR sono le seguenti:
- verificare l’osservanza delle disposizioni vigenti
- fornire supporto e consigli nelle operazioni che riguardano il trasporto delle merci pericolose
- predisporre una relazione annuale sulle attività dell’azienda in merito al trasporto delle merci pericolose
- redigere la relazione d’incidente, qualora si dovesse verificare
Compito primario del Consulente sarà quindi di verificare:
- le prassi, e cioè il modo di agire e di affrontare i problemi correnti relativi alle operazioni svolte dall’impresa
- le procedure, cioè i metodi adottati dall’impresa per la gestione sistematica delle diverse problematiche (identificazione merci pericolose, verifica materiale utilizzato durante il trasporto o carico/scarico merci)
Le prassi e procedure ADR, e molto altro non espressamente dettagliato, sono oggetto della “relazione annuale”, che insieme alla “relazione d’incidente” costituisce uno dei principali obblighi del consulente.
In particolare, ai sensi del D.Lgs. 35/2010, il Consulente, verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, è tenuto a redigere una relazione entro 60 gg. dalla nomina (relazione di insediamento), e successivamente con cadenza annuale, nella quale sono indicate le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
Il consulente favorisce l’ottimizzazione dei processi, agevolandoli e non rallentandoli.
Possiede inoltre le capacità e gli strumenti per individuare ed evidenziare a priori i possibili rischi di incidente, e per valutare la serietà delle conseguenze. Ancora, è in grado di proporre le soluzioni ideali per mitigare i rischi con interventi concreti e mirati dal punto di vista tecnico e gestionale.
L’operato del consulente in azienda favorisce, inoltre, la gestione regolare dei trasporti su strada, aiutandola anche a scongiurare le eventuali sanzioni previste in caso di inadempimenti.
Il contributo del consulente si esplicita infatti, oltre che a livello operativo, anche dal punto di vista formale e burocratico, in relazione al rispetto di tutti gli adempimenti e al mantenimento delle relazioni con le pubbliche autorità.
Per questi motivi, è fondamentale che questo soggetto venga realmente integrato in tutti i processi aziendali connessi con le attività di trasporto, carico e scarico delle merci pericolose effettuate dall’impresa, al fine di poterli esaminare, analizzare e migliorare insieme, nel rispetto della normativa.
Il consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose è in possesso di un certificato di formazione professionale, rilasciato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ed ha una validità di 5 anni, rinnovabili previo superamento di una prova di controllo nel corso dell’anno immediatamente precedente al termine di ciascun quinquennio.
obbligatorio precisare che quanto sopra descritto si applica a tutte le sostanze pericolose e non solo ai rifiuti in quanto l’ADR non fa distinzione tra materie, soluzioni e miscele, preparati e rifiuti pericolosi; il criterio da cui parte la classificazione ADR è il tipo ed il grado di pericolo delle merci pericolose.
Pertanto sarebbe doveroso rivedere sotto una nuova luce anche quelle materie pericolose, già classificate ADR, che comunemente entrano nella nostra quotidianità e, purtroppo, non considerate tali.
Spray ed aerosol; prodotti per l’industria galvanica; pitture, solventi e diluenti; aromi, spezie e bevande alcoliche; profumi ed essenze; detersivi e prodotti per la pulizia e disinfezione delle piscine; biocidi, pesticidi e fitofarmaci sono un elenco non esaustivo ed esemplificativo di tali sostanze.