Entro il 31 Dicembre 2022 tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti pericolosi sottoposti alla normativa ADR dovranno nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose, il cosiddetto Consulente ADR.
L’obbligo è adesso esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.
L’edizione 2019 dell’ADR estendeva formalmente anche allo speditore (ed all’imballatore) l’obbligatorietà della nomina del Consulente ADR modificando il cap. 1.8.3.1:
“Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.“
Per l’adeguamento di tali disposizioni l’ADR ha concesso quattro anni di tempo alle aziende, che a vario titolo, operavano in regime ADR ma esclusivamente come speditori per adeguarsi in virtù del cap. 1.6.1.44 dell’ADR, che recita:
“Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.“
Purtroppo la situazione è un po’ più complessa in quanto la stessa normativa ADR ed i decreti nazionali di recepimento dell’ADR (prima l’ex D.Lgs. 40/2000 parzialmente sostituito ed abrogato dall’attuale D.Lgs. 35/2010) parlano di casi di esenzione della nomina del consulente ADR.
Riportiamo di seguito quanto indicato dal cap. 1.8.3.2:
“Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 (esenzione per unità di trasporto) e al 1.7.1.4 (materiali radioattivi regolamentati da altre norme) come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (quantità limitate); ovvero
b) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.“
Per non creare confusione ed equivoci interpretativi è necessario analizzare nel dettaglio i criteri di esenzione per la nomina del consulente ADR.
Leggendo l’incipit del cap. 1.8.3.2 sembrerebbe che i concetti di esenzione della nomina del consulente ADR siano legati all’emanazione di specifiche norme nazionali.
Analizzando il punto a) del cap. 1.8.3.2 possiamo affermare che per quanto concerne i cap. 3.3 (disposizioni speciali applicabili ad alcune materie pericolose) e 3.5 (merci pericolose imballate in quantità esenti) dell’ADR l’esenzione della nomina del consulente ADR non necessita di alcuna norma nazionale in quanto l’esenzione è implicita nell’applicazione degli stessi cap. 3.3 e 3.5.
Facciamo qualche esempio:
Se l’oggetto della spedizione è UN 1588 CIANURI INORGANICI, SOLIDI, N.A.S., la Disposizione Speciale 47 (DS47) afferma che “i ferrocianuri e i ferricianuri non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR“; pertanto se con tale rubrica (UN 1588) si spediscano, carichino, trasportino ferrocianuri non è applicabile alcuna disposizione dell’ADR, tra cui la nomina del consulente ADR.
Stessa condizione vale, per esempio, per l’amianto (UN 2212 e UN 2590) grazie alla DS168 e per le batterie a piombo (UN 2794) grazie alla DS598.
Analogamente accade, per esempio, agli smalti infiammabili (UN 1263) confezionati con triplo imballo, di cui quello interno contenente massimo 30 ml di prodotto e quello esterno contenente massimo 1000 ml di prodotto complessivo, per un massimo di 1000 colli, opportunamente marcati secondo il cap. 3.5 dell’ADR.
In questo modo la merce pericolosa è stata imballata in “quantità esente” secondo l’ADR, pertanto la spedizione, il carico ed il trasporto di tale merce non è sottoposta a nessun’altra disposizione dell’ADR, tra cui la nomina del consulente ADR.
Riprendendo letteralmente il cap. 1.8.3.2 dell’ADR entriamo in una sorta di “limbo” amministrativo in quanto l’autorità competente italiana (Ministero dei Trasporti) ha emesso le disposizioni per decretare l’esenzione dalla nomina del consulente ADR prima con il D.Lgs. 40/2000 e poi con l’attuale D.Lgs. 35/2010.
Peccato che tali decreti siano antecedenti alla formulazione del cap. 1.8.3.1 versione ADR 2019 in poi, e quindi non prevedano la figura dello speditore né nell’obbligo della nomina del consulente ADR, né nei casi di esenzione!
Le edizioni dell’ADR dal 2011 ad oggi (6 edizioni, una per ogni anno dispari) sono recepite a livello nazionale da decreti ministeriali emanati dal Ministero dei Trasporti (l’ultimo è il D.M. 13/1/21 che recepisce l’ADR 2021) come adeguamento al progresso scientifico e tecnologico della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita, al livello nazionale, dal D.Lgs. n°35 del 27 gennaio 2010. Pertanto il vero atto legale che prevede la nomina del consulente ADR è l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n°35 del 27 gennaio 2010 che, nella sua formulazione, non nomina esplicitamente la figura dello speditore: “Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.”
Il D.Lgs. 35/2010 avrebbe dovuto abrogare il suo predecessore D.Lgs. 40/2000; il condizionale è d’obbligo in quanto, anche se è trascorso più di un decennio, restano ancora in vigore alcuni commi relativi proprio all’esenzione della nomina del consulente ADR.
Infatti, il D.Lgs. 35/2010, all’articolo 11, paragrafo 4 recita: “Con provvedimento dell’amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l’attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell’ADR, del RID e dell’ADN.”
Ad oggi (da quasi 12 anni!) non sono state aggiornate le condizioni per l’esenzione della nomina del consulente anche per le altre figure professionali coinvolte nel trasporto di merci pericolose, come speditore ed imballatore, pertanto si dovrebbero applicare quelle previste dalla precedente normativa (esenzioni previste dal D.M. 04/07/2000, dal D.Lgs. 40/2000 art. 3 comma 6 e dalla Circolare Ministeriale 14/11/2000 n. A26/2000/MOT), in accordo con l’articolo 11 comma 14 del suddetto D.Lgs. 35/2010: “fino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto“.
Le aziende che, dal 1 gennaio 2019, spediscono, imballano, caricano e trasportano merci pericolose in regime di esenzione parziale (cap. 1.1.3.6 ADR)/totale (cap. 3.4 ADR) e quelle la cui attività principale non è il trasporto e relative attività ad esso connesse, quindi la spedizione, il confezionamento, il carico ed il trasporto sono collegate ad attività che sono svolte occasionalmente (3 volte al mese e 24 volte l’anno) e solo in ambito nazionale quando interessano una quantità minima (180 ton/anno) di merci che presentano un basso livello di pericolosità o inquinamento ambientale, non hanno finora nominato il consulente ADR fondamentalmente perché hanno continuato ad operare con le esenzioni previste dal vecchio decreto “madre”, il D.Lgs. 40/2000 (e norme e circolari correlate), parzialmente “tenuto in vita” proprio dal transitorio previsto dall’attuale D.Lgs. 35/2010.
Con la scadenza delle misure transitorie dell’ADR 2019, quale sarà la situazione a partire dal 1 gennaio 2023 per gli operatori non menzionati nell’ambito di esenzione dalla nomina del consulente ADR, primo tra tutti per lo speditore?
Dovremmo ipotizzare che le imprese che spediscono merci, prodotti finiti e rifiuti pericolosi, ricadenti nel campo di applicazione dell’ADR dovranno nominare un Consulente ADR entro il 31/12/2022.
Sul finire dell’anno il Ministero dei Trasporti (MIT) ha pubblicato una Nota esplicativa, la n. 40141 del 21 dicembre 2022, intitolata: “Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose” per chiarire cosa cambierà dal 1 gennaio 2023 per gli speditori di merci pericolose.
Sostanzialmente la Nota del MIT estende i casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR validi per le operazioni di trasporto, carico e scarico di merci pericolose anche per gli speditori.
Di fatto tutto il clamore per l’imminente scadenza del 31/12/2022 è sfumata con il “correttivo dell’ultima ora” da parte del MIT, pertanto tutte le attività che non gestiscono (spediscono, trasportano, movimentano) merci pericolose come attività principale saranno esentate dal nominare il consulente ADR.
La Nota del MIT ci tiene a precisare però che anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.
In linea con quanto riportato in conclusione della Nota del MIT, di fatto lo Speditore è realmente il soggetto su cui ricadono buona parte delle responsabilità nella filiera di gestione delle merci pericolose.
Al cap. 1.4.2.1 ADR si legge infatti che lo Speditore ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR ed è in particolare è responsabile:
1) della classificazione delle merci/rifiuti pericolosi spediti
2) della scelta e della segnalazione degli imballaggi o delle cisterne utilizzate per il loro trasporto
3) della redazione della documentazione che accompagna il trasporto delle sostanze (spesso errata e fonte di sanzioni a tutta la filiera del trasporto, destinatario compreso).
Alla luce dell’evoluzione normativa le imprese che smaltiscono rifiuti pericolosi al termine del loro ciclo di produzione dovrebbero analizzare tipologia di rifiuti pericolosi prodotti, frequenza di smaltimento e quantitativi annui prodotti o ricadere nel caso di singole spedizioni esenti per poter avere la certezza di essere esonerati dall’obbligo della nomina del consulente ADR.
L’operazione di smaltimento prevede in sé tutte quelle attività finalizzate all’alienazione del rifiuto prodotto nel sito verso l’impianto di trattamento o discarica, quindi spedizione, confezionamento e carico connesso al trasporto stradale di tali rifiuti pericolosi.
In tale ottica sono ben identificati gli operatori previsti dall’ADR soggetti alla nomina del consulente ADR, primo tra tutti lo speditore, cioè l’intestatario del formulario identificativo rifiuti (FIR) e con tutti gli oneri che ne conseguono, primo tra tutti la classificazione ADR dei rifiuti pericolosi prodotti, tematica già trattata nello specifico articolo correlato.