Prima delle festività natalizie 2022 il Ministero dei Trasporti (MIT) ha pubblicato una Nota esplicativa, la n. 40141 del 21 dicembre 2022, intitolata: “Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose” per chiarire cosa cambierà dal 1 gennaio 2023 per gli speditori di merci pericolose.
La tempistica dell’emissione della nota ministeriale è stata sicuramente giustificata dalla perplessità e dalle continue richieste di chiarimenti da parte dei più disparati settori produttivi, soprattutto smaltitori di rifiuti pericolosi, che sarebbero stati oggetto di ingenti sanzioni amministrative (da 6.000€ a 24.000€) per la mancata nomina del Consulente ADR entro il 31 dicembre 2022.
I chiarimenti ministeriali non fanno altro che estendere i criteri di esenzione già previsti per il trasporto anche alla spedizione di merci pericolose, “rispolverando” le esenzioni previste dal D.M. 04/07/2000, dal D.Lgs. 40/2000 art. 3 comma 6 e dalla Circolare Ministeriale 14/11/2000 n. A26/2000/MOT, in accordo con l’articolo 11 comma 14 del D.Lgs. 35/2010 e con il cap. 1.8.3.2 dell’ADR.
La Nota del MIT ha subito destato l’interesse di tutte quelle categorie professionali, identificate come speditori di merci/rifiuti pericolosi, che erano state chiamate in causa per la nomina del Consulente ADR in quanto non più soggette all’obbligo del 31 dicembre 2022.
Purtroppo gli ordini/collegi professionali, le associazioni di categoria e le società di consulenza che hanno diligentemente avvisato i propri iscritti/affiliati sugli obblighi di legge previsti per la nomina del Consulente ADR al 31/12/2022, non sono stati ugualmente diligenti nel descrivere le implicazioni che la Nota del MIT ha introdotto.
Siamo passati dal pretendere il 100% (obbligo della nomina del consulente ADR) al fare nulla, poiché non è stato chiarito che l’esenzione dalla nomina del consulente ADR va verificata e comunicata annualmente al MIT oltre a non mettere in chiaro il concetto che essere esenti dalla nomina del consulente ADR non equivale ad essere esenti dall’applicazione della Normativa ADR!
In quest’articolo cercheremo di fare luce sui criteri di esenzione della nomina del consulente ADR, anche per gli speditori di merci/rifiuti pericolosi, sulle modalità di verifica/certificazione e di comunicazione di tale esenzione oltre a presentare i principali obblighi da parte dei soggetti operanti con le merci pericolose che restano comunque responsabili del proprio operato a prescindere dal non essere obbligati ad avvalersi di un consulente ADR.
Presenteremo alcune tipologie di esenzione che riguardano il trasporto, e con i chiarimenti del MIT anche la spedizione, richiamando il concetto che a trasporto/spedizione esente corrisponde anche esenzione della nomina del consulente ADR.
Trasporto di merci pericolose impiegate per uso personale e/o domestico
La lettera a) del cap. 1.1.3.1 dell’ADR prevede che “le disposizioni dell’ADR non si applicano ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire qualsiasi perdita di contenuto nelle normali condizioni di trasporto […].
In tali condizioni rientrano per esempio i prodotti per bricolage/fai da te, i detersivi, i prodotti per la pulizia delle piscine, profumi, spezie, bevande alcoliche, fuochi pirotecnici, ecc., merci che possono usufruire anche di altre tipologie di esenzione (quantità limitate secondo il cap. 3.4 ADR).
Anche le farmacie che spediscono bombole di ossigeno (compresso e/o criogenico) ai pazienti con patologie respiratorie ricadono in tale esenzione e, nei casi di emergenza per il salvataggio di vite umane, possono ricadere nei casi di esenzione previsti alla lettera e) dello stesso cap. 1.1.3.1 dell’ADR.
Scarico di merci pericolose a destinazione finale
La Circolare A21/MOT del 7 luglio 2000 riporta dei chiarimenti esplicativi dei criteri di esenzione del consulente ADR previsti dal D.M. 4/7/2000 n. 90T e dal D.Lgs. 40/2000 indicando che “la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale poiché quando la merce è arrivata al destinatario finale, il trasporto è ormai concluso, quindi lo scarico di tali merci non influenza più la sicurezza del trasporto“.
In tale casistica rientrano i distributori di carburanti, gli esercizi di vendita al dettaglio ed i destinatari quando siano anche gli utilizzatori della merce pericolosa, come per esempio le aziende che utilizzano le merci pericolose nel loro processo produttivo (per esempio l’impiego di combustibili per il riscaldamento).
Trasporti effettuati secondo una specifica Disposizione Speciale (DS) prevista dall’ADR
Per alcune merci pericolose è prevista la completa esclusione dal campo di applicazione della normativa ADR se rispettate determinate condizioni.
Facendo un parallelo con il settore rifiuti, rientrano in tale casistica di esenzione il trasporto di amianto e di batterie esauste.
La DS 168 afferma che “l’amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d’amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell’ADR. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni dell’ADR, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili“.
Allo stato attuale i rifiuti a base di amianto già prevedono l’incapsulamento in matrice solida (resina/cemento) secondo l’allegato 2 del DM 20/8/1999 (Ministero Sanità) richiamato dal DM 6/9/94 e s.m.i. e pertanto lo smaltimento di tali rifiuti può essere già considerata non in ADR; forse, per maggior chiarezza, potrebbe essere indicata la DS 168 nel FIR.
Trasporti di merci pericolose imballate in quantità esenti secondo il cap. 3.5 ADR
Il trasporto di merce pericolosa confezionata in quantità esigue (parliamo da 1 a 30 ml), per esempio per campioni di prodotti oppure smalti, lacche, profumi, ricariche per accendini, ecc., è merce completamente esente dall’applicazione dell’ADR se sono rispettate alcune semplici condizioni: uso di triplice imballaggio con quantitativi massimi in funzione della pericolosità della sostanza, speciale marcatura “quantità esenti” e rispetto del quantitativo massimo di 1.000 colli per singolo trasporto/spedizione.
Trasporti di merci pericolose imballate in quantità limitate secondo il cap. 3.4 ADR
In tale casistica rientrano le merci pericolose confezionate in quantitativi “limitati” (generalmente tra 125 ml e 5 litri a seconda della pericolosità della sostanza) destinati, per esempio, al commercio al dettaglio come detersivi, prodotti per il bricolage/fai da te, prodotti per l’igiene e disinfezione, ecc.
A parte la marcatura con la losanga a fondo bianco e con le parti inferiori e superiori nere ed altre disposizioni in merito alla segnalazione dei veicoli quando si superano le 8 tonnellate di carico, tali merci pericolose sono totalmente esenti dalle disposizioni dell’ADR.
Trasporti di merci pericolose in esenzione parziale secondo il cap. 1.1.3.6 ADR
Il capitolo 1.1.3.6 dell’ADR riporta un tabella in cui sono indicate le quantità massime trasportabili in funzione della pericolosità della merce: maggiore è il pericolo, minore sarà la quantità massima consentita; si avranno i casi estremi per la categoria di trasporto 0 (più pericolosa) dove non è consentita esenzione, alla categoria 4 (la meno pericolosa) per la quale la quantità consentita è illimitata.
Il rispetto delle quantità massime per specifica categoria di trasporto, abbinato all’utilizzo di imballaggi omologati, etichettati e marcati ADR ed all’uso del documento di trasporto (DDT) redatto in ADR dove si evincono i calcoli per l’applicabilità del cap. 1.1.3.6 ADR sono gli unici obblighi per la spedizione di queste merci pericolose.
Nel caso di trasporto/spedizione di merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto l’esenzione parziale è applicabile se il quantitativo di merce pericolosa è inferiore a 1.000 kg virtuali, calcolati come “media pesata” con opportuni coefficienti che tengono conto del diverso grado di pericolosità.
Un esempio pratico è rappresentato dal trasporto di 30 bombole da 10 kg di GPL. Dal momento che il quantitativo totale è inferiore ai 333 kg indicati nella tabella del cap. 1.1.3.6 ADR (30 bb x 10 kg = 300 kg < 333 kg) il trasporto ricade in esenzione parziale ADR.
Come le ultime due tipologie di esenzione (quantità esenti e quantità limitate) questo tipo di esenzione è applicabile solo per il trasporto di merce in colli, quindi non in cisterna e non alla rinfusa.
Trasporto/spedizione occasionale di merci pericolose che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi
Questa è l’esenzione più delicata che riguarda maggiormente il trasporto/spedizione di rifiuti pericolosi.
Tale esenzione è stata più volte mal interpretata dai vari “consultori”, “dimenticando”, a seconda delle necessità, alcuni aspetti tecnici per la corretta applicazione dell’esenzione.
Chiariamo bene le condizioni, indicate nel D.M. 04/07/2000 e nella Circolare Ministeriale 14/11/2000 n. A26/2000/MOT, per usufruire della citata esenzione:
1) trasporto in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale
2) carico in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa
3) merci pericolose con basso livello di rischio cioè quelle appartenenti almeno alla categoria di trasporto 3 indicata al cap. 1.1.3.6 ADR
4) trasporto/spedizione occasionale cioè massimo 3 operazioni al mese, massimo 24 operazioni l’anno, massimo 180 tonnellate l’anno.
Le condizioni sopra esposte devono essere tutte simultaneamente verificate per poter essere esenti dalla nomina del consulente ADR.
Si riportano alcuni esempi di casi in cui non è possibile ricadere in questa tipologia di esenzione:
Caso 1: imprese che smaltiscono rifiuti infettivi identificati con CER 18.01.03* (laboratori di analisi, cliniche, case di cura, ecc.) e CER 18.02.02* (veterinari, ecc.).
Tale tipologia di rifiuti sono identificati ai fini ADR con UN 3291 come rifiuti (bio)medicali appartenenti alla categoria di trasporto 2 poiché aventi un grado di pericolosità intermedio.
Quindi non è possibile essere esenti dalla nomina del consulente ADR, a prescindere dall’occasionalità del trasporto, se non si ricorre ad altri tipi di esenzione “combinata”.
Caso 2: imprese che smaltiscono notevoli quantità di rifiuti a spot.
Consideriamo lo smaltimento di olio esausto (olio motore, olio per ingranaggi o oli lubrificanti) identificato, per esempio con CER 13.02.08* e con buona approssimazione classificato in ADR con UN 3082 (materia pericolosa per l’ambiente, liquida; categoria di trasporto 3). Nel caso di 3 ritiri l’anno, mediamente di 1.500 litri l’uno, si rientra nei casi di rischio di inquinamento minimo e di occasionalità: 4.500 litri anno < 180 tonnellate, ipotizzando equamente distribuite le operazioni annue avremo 1 operazione a quadrimestre e 3 all’anno < delle 3 operazioni al mese e delle 24 all’anno consentite.
Purtroppo il singolo trasporto/spedizione di 1.500 litri per volta supera i limiti di esenzione parziale previsti al cap. 1.1.3.6 ADR: 1.000 litri per UN 3082 se trasportato in colli, mentre l’esenzione parziale non è applicabile per qualsiasi quantità se il trasporto avviene in cisterna.
In tali condizioni il singolo trasporto non è esente, deve essere effettuato in regime ADR, e pertanto l’azienda speditrice ricade lo stesso nell’obbligo di nomina del consulente.
Caso 3: imprese che smaltiscono rifiuti in regime pianificato (micro-raccolta).
Nell’ipotesi di smaltimento, anche di quantità esigue, di rifiuti a bassa pericolosità programmati per due ritiri al mese, potrebbe capitare di dover richiedere un ritiro extra, per esempio per le “pulizie di fine anno”. Pur rispettando il limite di 3 operazioni al mese sarebbero superate le 24 operazioni annue, schematicamente: 2 operazioni al mese (2 x 12 = 24) + 1 extra (fine anno) = 25 operazioni annue con 3 operazioni effettuate nel mese di dicembre.
ATTENZIONE
Tutti i ragionamenti in merito all’applicazione dei differenti criteri di esenzione, soprattutto nel caso dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, si basano sulla classificazione ADR della sostanza oggetto del trasporto/spedizione, quindi in base all’identificazione della merce pericolosa con attribuzione del numero ONU, un codice di quattro cifre attribuito dagli esperti delle Nazioni Unite ad ogni sostanza pericolosa ADR.
Pertanto quando si parla di rifiuti, eventualmente dichiarati pericolosi dalla normativa ambientale (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed identificati con il codice CER (codice a sei cifre che tiene conto del processo produttivo che ha generato il rifiuto) con l’asterisco finale (per indicare “pericoloso”), sarà inevitabilmente necessario effettuare prima la classificazione ADR (attribuzione del numero ONU con transcodifica del codice CER) e poi verificare a posteriori l’applicabilità o meno dei vari criteri di esenzione sopra indicati!
Risulta evidente che per poter dichiarare di essere esenti dall’obbligo di nomina del consulente ADR è necessario condurre uno studio approfondito sulle reali condizioni di gestione delle merci e rifiuti pericolosi, sicuramente affidandosi ad un professionista (il consulente ADR) per produrre una relazione tecnica da mettere a disposizione delle autorità competente in caso di controllo e sicuramente necessaria per la comunicazione in Motorizzazione.
Infatti, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 4/7/2000, è obbligatorio effettuare, annualmente, comunicazione formale dell’esenzione dalla nomina del Consulente ADR (sotto forma di autodichiarazione) al Dipartimento Trasporti Terrestri della provincia in cui è presente la sede operativa aziendale.
Il D.M. 4/7/2000 prevede inoltre che copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa per ogni spedizione insieme al DTT/FIR; quando ci si è avvalsi dell’esenzione nell’anno solare precedente, per usufruire dell’esenzione per il nuovo anno, si deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata da una copia di un DDT, al momento dell’invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.
ESENZIONE ≠ ESCLUSIONE
Quindi l’eventuale esenzione dell’obbligo di nomina del Consulente ADR non esonera il datore di lavoro dall’ottemperanza della normativa ADR all’interno dell’azienda.
L’informazione e formazione dei lavoratori è un obbligo in capo al datore di lavoro secondo la normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro previsto agli artt. 36 e 37 ed agli articoli specifici dei Titoli IX e X (per il rischio chimico e biologico) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
Anche la Normativa ADR rende obbligatoria la formazione del personale sia prima dello svolgimento delle attività (in caso di nuove assunzioni) sia quando intervengano variazioni nelle regolamentazioni o nelle prassi operative dell’impresa ed anche nei casi di esenzione previsti alla sottosezione 1.1.3.6 ed ai capitoli 3.4 e 3.5 dell’ADR.
Il cap. 1.3 dell’ADR stabilisce che […] il personale deve avere una formazione sui rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d’esposizione derivanti dal verificarsi d’incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico. La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d’emergenza.
La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni. […].
PRINCIPALI OBBLIGHI DEGLI SPEDITORI DI MERCI/RIFIUTI PERICOLOSI ANCHE IN CASO DI ESENZIONE
Lo speditore di merci pericolose è obbligato a presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR, come stabilito dal cap. 1.4.2.1 dell’ADR. In particolare lo speditore deve:
1) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
2) utilizzare soltanto imballaggi e cisterne approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR;
3) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
4) fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti.
Inoltre nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d’altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle prescrizioni dell’ADR, inerenti soprattutto:
il rispetto delle disposizioni relative alla corretta movimentazione dei colli, del divieto di carico in comune di alcune merci pericolose ed ulteriori prescrizioni relative alla natura della merce;
la verifica dell’idoneità delle omologazioni dei mezzi di contenimento, delle placche/pannelli di pericolo e degli equipaggiamenti di sicurezza presenti sui veicoli nonché il rispetto delle loro scadenze periodiche;
la verifica dell’idoneità del personale impiegato nella movimentazione e trasporto di merci e rifiuti pericolosi.
Risulta evidente che tali disposizioni debbano essere affidate alla supervisione di un professionista specializzato per non gravare ulteriormente sugli oneri del datore di lavoro, soprattutto se si tiene in conto dell’aspetto legato alla formazione.
In conclusione, con un semplice audit annuale (e relativa relazione) abbinata alla formazione del personale si è nella possibilità di poter effettuare, in completa serenità, la comunicazione di esenzione della nomina del consulente ADR in Motorizzazione senza incappare in eventuali sanzioni e nel pieno rispetto degli obblighi di legge.