Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre, è stato pubblicato il D.M. 7 agosto 2023 che individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
Con l’emanazione di tale decreto sono abrogati i criteri di esenzione “transitori” previsti dalla Nota esplicativa del MIT n. 40141 del 21 dicembre 2022, che estendeva anche alla spedizione di merci pericolose i criteri di esenzione dalla nomina del consulente ADR già previsti per il trasporto, l’imballaggio, il carico, il riempimento e lo scarico di merci pericolose su strada dal D.M. 4 luglio 2000 n.90/T (e relative circolari).
Il nuovo decreto chiarisce definitivamente i criteri di esenzione della nomina del consulente ADR per operatore (speditore, trasportatore, scaricatore/destinatario) e per tipologia di attività (colli e/o in cisterna/alla rinfusa) riportando le condizioni e gli adempimenti per le diverse tipologie di esenzione riportate nella seguente tabella:
Mentre restano immutati i criteri di esenzione già previsti dall’ADR, come quelli relativi ai trasporti di merci pericolose per uso personale o domestico, per particolari Disposizioni Speciali (indicate al cap. 3.3 ADR) oppure per la merce confezionata in quantità limitate e/o esente, invece cambiamo i criteri relativi all’esenzione parziale (sia per la spedizione che per il trasporto) che risultano essere “lievemente” più stringenti rispetto a quelli enunciati al cap. 1.8.3.2 dell’ADR.
Entrando nel merito delle nuove disposizioni è doveroso approfondire i seguenti aspetti salienti:
– Trasporto in colli;
– Spedizioni occasionali;
– Prescrizioni di sicurezza: formazione del personale;
– Relazione di incidente;
– Adempimenti per dimostrare l’esenzione.
Trasporto in colli
L’art. 4 del D.M. 7/8/23 prevede anche una condizione di “frequenza”, cioè una doppia condizione per l’esenzione della nomina del consulente diversamente a quanto precedentemente previsto.
Infatti, l’esenzione della nomina del consulente nei casi di spedizione e trasporto di merci pericolose in colli, oltre a rientrare nei limiti di esenzione parziale secondo il cap. 1.1.3.6 ADR (quantitativo massimo trasportabile in funzione del livello di pericolosità della merce) è vincolata ad un numero massimo di 3 operazioni mensili e 24 annue.
L’attuale stato di esenzione della nomina del consulente ADR per le strutture sanitarie che smaltivano rifiuti infettivi (i classici colli contenenti aghi e siringhe oppure mascherine, camici, guanti, ecc.) al di sotto dei 333 kg per singola spedizione/unità di trasporto in esenzione parziale, adesso dovrebbe prevedere anche il rientro nella “frequenza” di smaltimento indicata all’art. 4 del D.M. 7/8/23.
Come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 il tempo di “stoccaggio” dei rifiuti infettivi nel deposito temporaneo rifiuti è di 5 giorni; tale parametro è abbastanza impattante sul controllo della frequenza di smaltimento per rientrare nei nuovi casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR.
Spedizioni occasionali
L’art. 5 del D.M. 7/8/23 riprende il precedente concetto di esenzione legato a quelle imprese che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi, come indicato alla lettera b) del cap. 1.8.3.2 ADR.
Il nuovo decreto va a precisare che tali criteri di esenzione della nomina del consulente ADR si applicano ai casi di spedizione e trasporto di merci pericolose in cisterna ed alla rinfusa lasciando inalterate le condizioni di “basso grado di pericolosità” (sostanze con PG III, categoria di trasporto 3 o 4) ma riducendo le precedenti condizioni di frequenza limitando l'”occasionalità” ad un numero massimo di 2 operazioni mensili e massimo 12 annue nel limite di 50 tonnellate annue.
Prescrizioni di sicurezza: formazione del personale
Per ogni casistica di esenzione l’art. 7 del D.M. 7/8/23 rimanda all’obbligatorietà della formazione di tutto il personale coinvolto nella gestione del personale e dell’aggiornamento periodico come previsto al cap. 1.3 ADR chiarendo anche il tempo necessario a conservare (5 anni) la registrazione dell’avvenuta formazione per renderla disponibile all’autorità competente su richiesta.
Viene inoltre ribadito il concetto essenziale che il legale rappresentante dell’impresa che non intende avvalersi del consulente debba comunque assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR (classificazione, scelta degli idonei imballaggi, etichettatura/marcatura/placcatura dei colli e dei veicoli, ecc.), nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
Ovviamente la conoscenza e la corretta applicazione di tutte le disposizioni previste dall’ADR applicabili sono responsabilità in capo al legale rappresentante anche nei casi di esenzione della nomina del consulente ADR.
Relazione di incidente
L’art. 8 del D.M. 7/8/23 ribalta completamente le precedenti disposizioni in merito alla redazione/trasmissione al MIT a Roma della “relazione di incidente” quando avviene un grave incidente o un evento imprevisto durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico delle merci pericolose come previsto al cap. 1.8.5 dell’ADR.
Infatti l’art. 8 del D.M. 7/8/23 stabilisce che il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente in linea con le attuali norme (cap. 1.8.5 ADR e art. 7 del D.Lgs. 35/2010).
Adempimenti per dimostrare l’esenzione della nomina del consulente ADR
A differenza dei precedenti adempimenti (comunicazione annuale al competente ufficio provinciale della Motorizzazione civile dove aveva sede operativa l’impresa e presenza di una copia di tale comunicazione a bordo dei veicoli operanti in regime ditale esenzione) è stata “semplificata” dal punto di vista formale (nessuna comunicazione ufficiale) ma non dal punto di vista operativo.
Infatti per usufruire dei casi di esenzione per il trasporto in colli e/o per spedizioni occasionali previste rispettivamente dagli art. 4 e 5 del D.M. 7/8/23 è necessario predisporre un registro annuale di monitoraggio del numero di operazioni eseguite.
Il registro, cartaceo o digitale da conservare per un minimo di 5 anni, deve prevedere dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, la data di esecuzione, il tipo di confezionamento (genere di imballaggio per i colli oppure indicazione se alla rinfusa o in cisterna) e quantitativo netto di merce pericolosa spedita/trasportata.
Nel caso dello smaltimento dei rifiuti pericolosi ricadenti nei casi di applicazione dell’ADR è utile precisare che non basta avere il registro di carico/scarico, un estratto del MUD e/o estratti da tool informatici (ad esempio report Excel) per ottemperare a quanto richiesto per l’esenzione della nomina del consulente ADR in quanto nei dati richiesti dovrebbe essere integrata la classificazione ADR (cioè la transcodifica dei CER in ONU).
La corretta classificazione ADR fornisce anche l’assegnazione del gruppo di imballaggio e della categoria di trasporto necessaria a verificare la condizione di “basso grado di pericolosità” e l’applicabilità del cap. 1.1.3.6 ADR.
Il D.M. 7/8/23 chiarisce anche che i criteri di esonero dalla nomina del consulente ADR non si applicano al trasporto di materiale radioattivo di classe 7 e riprende il concetto di destinazione finale, già chiarito nei precedenti articoli, secondo cui quando il trasporto è concluso ovvero la merce pericolosa è giunta a destinazione (cioè all’utilizzatore della sostanza) lo scarico di tali merci non influenza più la sicurezza del trasporto.
L’art. 6 del D.M. 7/8/23 riporta il criterio di esenzione del consulente ADR per le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.
L’esenzione è estesa anche allo scaricatore di merci pericolose quando è il destinatario finale, oppure un soggetto terzo delegato.
Lo scaricatore esterno delegato, però, ricade nell’obbligatorietà della nomina del consulente ADR.