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Equipaggiamenti di bordo per gestire le situazioni emergenziali per trasportatori

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equipaggiamenti di bordo per gestire le situazioni emergenziali per trasportatori

In questa informativa tratteremo della gestione degli equipaggiamenti di bordo necessari per gestire le situazioni emergenziali così come richiamati dalle ISTRUZIONI SCRITTE e che, insieme agli estintori, devono essere presenti a bordo dei veicoli che trasportano merci pericolose.

Le seguenti disposizioni non valgono solo per i trasportatori di merci pericolose ma anche per gli speditori/caricatori interessati al controllo pre-carico, e quindi corresponsabili in caso di eventuale contravvenzione stradale da parte del vettore.

PREMESSA

Gli equipaggiamenti previsti dall’ADR sono intesi per fronteggiare incidenti/emergenze che coinvolgono le merci pericolose e che potrebbero presentarsi durante il trasporto e/o le fasi di carico/scarico.

Tali equipaggiamenti non devono intendersi dei sostituti agli equipaggiamenti/attrezzature di lavoro, né ai dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPC e DPI) previsti dai regolamenti di sicurezza sul lavoro per l’attività lavorativa dell’autista secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Gli equipaggiamenti di bordo (compresi quelli di protezione individuale) indicati nella quarta pagina delle ISTRUZIONI SCRITTE sono puntualmente indicati nel cap. 8.1.5 ADR.

Ogni unità di trasporto deve avere a bordo il seguente equipaggiamento:

  1. per ogni veicolo, un cuneo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote;
  2. due segnali d’avvertimento autoportanti;
  3. liquido lavaocchi

per ogni membro dell’equipaggio

  1. un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma europea EN ISO 20471);
  2. una lampada portatile conforme alle disposizioni della sezione 8.3.4;
  3. un paio di guanti di protezione;
  4. un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi).

Gli equipaggiamenti sopra indicati sono lo standard previsto per ogni tipo di merce ADR non in regime di esenzione.

Da 1 a 3 sono equipaggiamenti relativi al veicolo, cioè tali equipaggiamenti non variano al variare del numero di persone presenti nel mezzo di trasporto.

Da 4 a 7 sono dispositivi relativi alla persona, cioè dedicati oltre all’autista anche agli eventuali membri dell’equipaggio presenti eventualmente a bordo del veicolo.

Ad essi, solo per certe classi si aggiungono equipaggiamenti extra di seguito riportati:

  1. un badile;
  2. un copritombino;
  3. un recipiente per la raccolta;
  4. una maschera di evacuazione di emergenza, per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve essere a bordo dell’unità di trasporto per i numeri di etichette di pericolo 2.3 o 6.1.

La seguente tabella riporta in maniera completa le specifiche in merito agli equipaggiamenti richiesti ai fini ADR (ad esclusione degli estintori, già oggetto di separata informativa):

Equipaggiamento Descrizione/Foto Scopo/Utilizzo Note
1.       Cuneo (ceppo fermaruota) Impedisce l’avanzamento del veicolo fermo in sosta su strada in pendenza in qualsiasi altra situazione in cui si renda necessario bloccare il veicolo in sosta.

 

È utile anche in caso di inefficienza o malfunzionamento del sistema di frenatura di stazionamento del mezzo.

In caso di sosta il conducente deve sempre azionare il freno di stazionamento, inserire il rapporto più basso e, nelle strade in pendenza, sterzare le ruote
2.    Segnali d’avvertimento autoportanti  

 

 

CONO STRADALE

Delimita ed evidenzia a distanza l’area interessata da un incidente o da un’emergenza che ha coinvolto l’unità di trasporto e/o il suo carico in modo da segnalare l’unità di trasporto in emergenza e la corrispondente area di pericolo agli altri utenti e passanti.

 

È utile anche a delimitare ed evidenziare a distanza un’area di carico o scarico di merci pericolose al fine di evitarne l’accesso a persone e mezzi.

In caso di veicolo fermo sulla carreggiata l’autista deve comunque posizionare alla distanza prescritta il triangolo retroriflettente omologato previsto dall’art. 162 del Codice della Strada.
 

LAMPEGGIATORE AUTOALIMENTATO

In caso di veicolo fermo sulla carreggiata l’autista deve comunque posizionare alla distanza prescritta il triangolo retroriflettente omologato previsto dall’art. 162 del Codice della Strada.

 

È vietato l’uso dei lampeggiatori in atmosfera esplosiva.

 

Il lampeggiante richiede controllo periodico delle batterie e funziona solo caso di scarsa illuminazione (sensore crepuscolare).

 

 

 

TRIANGOLO RIFLETTENTE

In caso di veicolo fermo sulla carreggiata l’autista deve comunque posizionare alla distanza prescritta uno dei due triangoli retroriflettente omologato previsto dall’art. 162 del Codice della Strada.
3.    Liquido lavaocchi Consente il lavaggio oculare di emergenza dell’autista e/o membro dell’equipaggio i cui occhi abbiano subito un contatto accidentale con il liquido del carico o con altra sostanza pericolosa.

 

L’applicatore oculare tiene le palpebre bene aperte in modo da ottimizzare il getto di liquido di lavaggio oculare.

Non richiesto per i numeri di etichetta di pericolo 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3 cioè non è necessario nel trasporto degli esplosivi e dei gas asfissianti, infiammabili e tossici (è richiesto per altre tipologie di gas come comburenti e corrosivi).

 

Il lavaocchi può essere inteso come qualsiasi contenitore (di qualsiasi formato) riempito con acqua distillata oppure con apposita soluzione salina sterile (anche acqua oligominerale).

 

Attenzione alla scadenza della soluzione!

4.    Indumento fluorescente Segnala a distanza, anche in condizioni di scarsa visibilità, la presenza di personale operante a terra, al fine di proteggerlo dai pericoli di investimento da parte di mezzi in movimento.

 

È necessario per scendere dal veicolo fermo sulla carreggiata, sulla corsia di emergenza o su piazzola di sosta, al di fuori dei centri abitati, per circolare sulla strada di notte o quanto manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possano essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono e comunque per mettere in atto gli interventi di emergenza.

Il materiale dell’indumento possiede, inoltre, caratteristiche antistatiche (assenza di innesco a scintilla in atmosfera esplosiva)
5.    Lampada portatile Illumina l’area di lavoro o di emergenza in caso di insufficiente illuminazione naturale o artificiale.

 

L’equipaggio deve utilizzare le lampade portatili di bordo ogniqualvolta debba operare a terra in condizioni di insufficiente illuminazione, sia nel corso delle normali condizioni operative sia in caso di emergenza.

 

Le lampade possono anche essere utilizzate come segnalatori ausiliari della posizione del personale a terra nei confronti dei veicoli in transito su strada.

La lampada standard non deve avere alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille.

 

Per gli esplosivi ed i prodotti molti infiammabili per cui è applicabile la disposizione S2 la lampada deve essere progettata e costruita in modo da non innescare l’incendio di vapori o gas infiammabili cioè deve essere antideflagrante e dotata di marcatura ATEX secondo la direttiva 94/9/CE

6.    Guanti di protezione Protegge la mano contro sollecitazioni, impatti, tagli, abrasioni ed, in generale, contatti potenzialmente dannosi con oggetti e sostanze pericolose anche nella messa in atto degli interventi di emergenza.

 

Assicura una salda presa degli oggetti da manipolare.

I guanti di protezione sono realizzati con caratteristiche generali conformi alla norma armonizzata UNI EN 420 e UNI EN 388.

 

Per altre tipologie di protezione si useranno quanti specifici.

7.    Mezzo di protezione degli occhi Proteggere gli occhi contro gocce, spruzzi ed, in generale, contatti potenzialmente dannosi con particelle e sostanze pericolose anche nella messa in atto degli interventi di emergenza Gli occhiali e la visiera a protezione completa devono essere realizzati con caratteristiche conformi alla norma armonizzata UNI EN 166 ed un livello di protezione specifica per le diverse tipologie di sostanze pericolose (livello di protezione 3 per i liquidi)
8.    Badile In caso di limitato spandimento di prodotto può essere utilizzato per distribuire e quindi rimuovere l’eventuale materiale granulare utilizzato per assorbire il liquido sversato (copritombino) oppure rimuovere il terreno superficiale interessato dalla perdita.

 

In caso di incendio, se possibile senza rischio per la persona, può essere utilizzato per soffocare un focolaio di limitate dimensioni mediante sabbia, terra o altro materiale inerte eventualmente disponibile sul posto.

È realizzato in materiale metallico antiscintilla (ad esempio lega di alluminio) oppure in materiale plastico antistatico e generalmente è dotato di manico pieghevole o smontabile.

 

È richiesto per merci pericolose appartenenti a classe 3, 4.1, 4.3, 8 e 9

9.    Copritombino È necessario impiegarlo in caso di perdita accidentale e/o sversamenti di liquidi e/o prodotti (anche solidi) che possano inquinare o reagire con l’acqua.

 

Serve ad impedire o ridurre la penetrazione delle sostanze all’interno dei tombini o di altre analoghe aperture poste sul piano stradale.

Sono considerati copritombino sia i tappeti realizzati in materiale plastico flessibile (ad esempio PVC e polimeri pregiati), resistente all’acqua ed all’azione chimica oppure le dighe di sbarramento in poliuretano.

 

È richiesto per merci pericolose appartenenti a classe 3, 4.1, 4.3, 8 e 9

10.Recipiente per la raccolta È utile a contenere temporaneamente un limitato trafilamento di liquidi pericolosi del carico o degli impianti del veicolo per evitarne lo spandimento a terra.

 

È impiegabile anche per la rimozione dell’eventuale materiale granulare assorbente (tipo sepiolite) o di materiali inquinati.

 

Quando è impiegato per sistemare colli di merci pericolose che sono stati danneggiati, che presentano difetti, che perdono o che non sono conformi, o merci pericolose che si sono sparse o disperse, per essere trasportati ai fini del loro recupero o eliminazione DEVE essere omologato come “imballaggio di soccorso

Può essere costituito da un secchio, da un contenitore di sicurezza, da un imballaggio di soccorso omologato anche con eventuale coperchio amovibile.

 

È richiesto per merci pericolose appartenenti a classe 3, 4.1, 4.3, 8 e 9

11.Maschera di evacuazione di emergenza La maschera di evacuazione d’emergenza con filtro combinato gas/polveri del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2 filtra l’aria ambiente da aerosol (vapori e particelle solide in sospensione) e neutralizza composti tossici a seconda della specificità del filtro montato consentendo all’operatore di evacuare un ambiente invaso da sostanze tossiche in caso di emergenza.

 

Non protegge dal calore dei fumi in caso di incendio.

 

Non deve essere utilizzata quando il tenore d’ossigeno è inferiore al 18% per il rischio di asfissia.

 

L’uso è limitato dall’esaurimento del filtro.

La maschera di evacuazione d’emergenza, per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve essere a bordo dell’unità di trasporto per i numeri di etichette di pericolo 2.3 o 6.1 cioè con sostanze (liquide, solide o gas) tossiche che riportano la relativa etichetta (vale anche se la tossicità è un pericolo secondario).

 

La maschera di evacuazione d’emergenza è un DPI di III categoria cioè di progettazione complessa per rischi di morte o lesione grave e pertanto l’operatore a cui è destinato l’uso deve essere sottoposto ad un programma di formazione e addestramento ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

È necessario che ogni autista sia responsabilizzato sul controllo e manutenzione degli equipaggiamenti di bordo al fine di evitare contravvenzione stradali  secondo l’art. 168, comma 9 bis, C.d.S. (Sanzione amministrativa da €414 a €1.665 e Patente a punti: 2 punti di decurtazione) e lo stesso vale per i siti di spedizione/carico per corresponsabilità, anche nei seguenti casi specifici:

  • Liquido lavaocchi scaduto (la scadenza è normalmente di 3 anni);
  • Filtri della maschera di evacuazione d’emergenza scaduti (la scadenza è normalmente di 5 anni, se non parzialmente utilizzati);
  • Lampada non funzionante;
  • Lampeggianti autoportanti non funzionanti (attenzione alle condizioni di luce).

ATTENZIONE alla false indicazioni spesso oggetto di contestazione.

La norma non prescrive nulla in merito a:

o   tipologia di liquido impiegato per il lavaocchi;

o   formato/capacità del contenitore impiegato per il lavaocchi;

o   necessità di avere il lavaocchi “a portata di mano” cioè nello sportello della cabina di guida;

o   necessità di avere un flacone di lavaocchi di riserva;

o   Necessità di ricambio delle pile della lampada e/o dei lampeggianti autoportanti;

o   Necessità di avere la lampada “a portata di mano” cioè in cabina di guida;

o   Necessità di avere le pile inserite nella lampada e/o dei lampeggianti autoportanti al fine di averli subito funzionanti;

o   Obbligo di avere un recipiente per la raccolta provvisto di coperchio con sigillo.

Consiglio vivamente di non “mischiare” gli equipaggiamenti richiesti dall’ADR con quelli richiesti dai regolamenti di sicurezza nelle normali condizioni di esercizio/lavoro al fine di non incorrere in sanzioni ai sensi dell’ADR per l’inosservanza sulle prescrizioni sull’equipaggiamento e protezione del conducente/membro dell’equipaggio non espressamente richiesti dalle ISTRUZIONI SCRITTE ADR.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

o   il “pacchetto di medicazione/cassetta del pronto soccorso”, richiamato dal D.M. 388/03, è eventualmente un equipaggiamento richiesto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ma non dall’ADR;

o   stivali in gomma, scopa, nastro rosso/bianco, martello antiscintilla, tuta usa e getta, materiale assorbente (tipo sepiolite), guanti specifici per il lavoro, grembiule antiacido, imbracatura, casco, cuffie/tappi antirumore, scarpe antinfortunistiche sono molteplici esempi di equipaggiamenti/DPI non richiesti dall’ADR;

o   i paletti con le catenelle rosse/bianche per delimitare l’area di lavoro/emergenza per evitare l’avvicinamento di persone in caso di incidente che ha coinvolto veicoli trasportanti materiale radioattivo (classe 7) in realtà non sarebbero obbligatori ai fini ADR nonostante molti Esperti in Radioprotezione continuino ad inserirli nelle proprie istruzioni d’emergenza riferendosi ad un esempio riportato al cap. 5.4.2 della Circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione 16 dicembre 1996, n. 162/96 (potrebbero andare bene anche i coni come segnali autoportanti!).

Con la speranza di aver dissipato e chiarito i dubbi in merito alla tematica, lo studio resta disponibile per ulteriori indicazioni.

Alla prossima informativa!

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