equipaggiamenti di bordo per gestire le situazioni emergenziali per trasportatori
In questa informativa tratteremo della gestione degli equipaggiamenti di bordo necessari per gestire le situazioni emergenziali così come richiamati dalle ISTRUZIONI SCRITTE e che, insieme agli estintori, devono essere presenti a bordo dei veicoli che trasportano merci pericolose.
Le seguenti disposizioni non valgono solo per i trasportatori di merci pericolose ma anche per gli speditori/caricatori interessati al controllo pre-carico, e quindi corresponsabili in caso di eventuale contravvenzione stradale da parte del vettore.
PREMESSA
Gli equipaggiamenti previsti dall’ADR sono intesi per fronteggiare incidenti/emergenze che coinvolgono le merci pericolose e che potrebbero presentarsi durante il trasporto e/o le fasi di carico/scarico.
Tali equipaggiamenti non devono intendersi dei sostituti agli equipaggiamenti/attrezzature di lavoro, né ai dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPC e DPI) previsti dai regolamenti di sicurezza sul lavoro per l’attività lavorativa dell’autista secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Gli equipaggiamenti di bordo (compresi quelli di protezione individuale) indicati nella quarta pagina delle ISTRUZIONI SCRITTE sono puntualmente indicati nel cap. 8.1.5 ADR.
Ogni unità di trasporto deve avere a bordo il seguente equipaggiamento:
- per ogni veicolo, un cuneo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote;
- due segnali d’avvertimento autoportanti;
- liquido lavaocchi
per ogni membro dell’equipaggio
- un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma europea EN ISO 20471);
- una lampada portatile conforme alle disposizioni della sezione 8.3.4;
- un paio di guanti di protezione;
- un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi).
Gli equipaggiamenti sopra indicati sono lo standard previsto per ogni tipo di merce ADR non in regime di esenzione.
Da 1 a 3 sono equipaggiamenti relativi al veicolo, cioè tali equipaggiamenti non variano al variare del numero di persone presenti nel mezzo di trasporto.
Da 4 a 7 sono dispositivi relativi alla persona, cioè dedicati oltre all’autista anche agli eventuali membri dell’equipaggio presenti eventualmente a bordo del veicolo.
Ad essi, solo per certe classi si aggiungono equipaggiamenti extra di seguito riportati:
- un badile;
- un copritombino;
- un recipiente per la raccolta;
- una maschera di evacuazione di emergenza, per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve essere a bordo dell’unità di trasporto per i numeri di etichette di pericolo 2.3 o 6.1.
La seguente tabella riporta in maniera completa le specifiche in merito agli equipaggiamenti richiesti ai fini ADR (ad esclusione degli estintori, già oggetto di separata informativa):
È necessario che ogni autista sia responsabilizzato sul controllo e manutenzione degli equipaggiamenti di bordo al fine di evitare contravvenzione stradali secondo l’art. 168, comma 9 bis, C.d.S. (Sanzione amministrativa da €414 a €1.665 e Patente a punti: 2 punti di decurtazione) e lo stesso vale per i siti di spedizione/carico per corresponsabilità, anche nei seguenti casi specifici:
- Liquido lavaocchi scaduto (la scadenza è normalmente di 3 anni);
- Filtri della maschera di evacuazione d’emergenza scaduti (la scadenza è normalmente di 5 anni, se non parzialmente utilizzati);
- Lampada non funzionante;
- Lampeggianti autoportanti non funzionanti (attenzione alle condizioni di luce).
ATTENZIONE alla false indicazioni spesso oggetto di contestazione.
La norma non prescrive nulla in merito a:
o tipologia di liquido impiegato per il lavaocchi;
o formato/capacità del contenitore impiegato per il lavaocchi;
o necessità di avere il lavaocchi “a portata di mano” cioè nello sportello della cabina di guida;
o necessità di avere un flacone di lavaocchi di riserva;
o Necessità di ricambio delle pile della lampada e/o dei lampeggianti autoportanti;
o Necessità di avere la lampada “a portata di mano” cioè in cabina di guida;
o Necessità di avere le pile inserite nella lampada e/o dei lampeggianti autoportanti al fine di averli subito funzionanti;
o Obbligo di avere un recipiente per la raccolta provvisto di coperchio con sigillo.
Consiglio vivamente di non “mischiare” gli equipaggiamenti richiesti dall’ADR con quelli richiesti dai regolamenti di sicurezza nelle normali condizioni di esercizio/lavoro al fine di non incorrere in sanzioni ai sensi dell’ADR per l’inosservanza sulle prescrizioni sull’equipaggiamento e protezione del conducente/membro dell’equipaggio non espressamente richiesti dalle ISTRUZIONI SCRITTE ADR.
Di seguito si riportano alcuni esempi:
o il “pacchetto di medicazione/cassetta del pronto soccorso”, richiamato dal D.M. 388/03, è eventualmente un equipaggiamento richiesto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ma non dall’ADR;
o stivali in gomma, scopa, nastro rosso/bianco, martello antiscintilla, tuta usa e getta, materiale assorbente (tipo sepiolite), guanti specifici per il lavoro, grembiule antiacido, imbracatura, casco, cuffie/tappi antirumore, scarpe antinfortunistiche sono molteplici esempi di equipaggiamenti/DPI non richiesti dall’ADR;
o i paletti con le catenelle rosse/bianche per delimitare l’area di lavoro/emergenza per evitare l’avvicinamento di persone in caso di incidente che ha coinvolto veicoli trasportanti materiale radioattivo (classe 7) in realtà non sarebbero obbligatori ai fini ADR nonostante molti Esperti in Radioprotezione continuino ad inserirli nelle proprie istruzioni d’emergenza riferendosi ad un esempio riportato al cap. 5.4.2 della Circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione 16 dicembre 1996, n. 162/96 (potrebbero andare bene anche i coni come segnali autoportanti!).
Con la speranza di aver dissipato e chiarito i dubbi in merito alla tematica, lo studio resta disponibile per ulteriori indicazioni.
Alla prossima informativa!