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Trasporto stradale di rifiuti sanitari

Trasporto stradale di rifiuti sanitari:
obblighi degli smaltitori secondo la normativa ADR alla luce dell’emergenza COVID19

Il trasporto, e in particolare quello stradale, è un elemento centrale nel complesso sistema di gestione dei rifiuti e come tale è soggetto alle specifiche disposizioni contenute nel Testo Unico Ambientale (T.U.A.): Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso particolare di rifiuti pericolosi il trasporto è inoltre soggetto alle disposizioni delle normative internazionali, comunitarie e nazionali, che regolamentano il trasporto delle merci pericolose. Ciò naturalmente nel caso che i rifiuti siano classificati come pericolosi ai sensi di tali normative.
Le disposizioni inerenti la classificazione dei rifiuti pericolosi sono riportate nella parte IV del D.Lgs. 152/2006 e negli ultimi aggiornamenti in materia: Regolamento UE n. 2014/1357, Regolamento 2017/997/UE e Decisione 2014/955/UE; per i rifiuti sanitari presentanti un rischio d’infettività esistono criteri specifici riportati nel D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

Il T.U.A., in particolare il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 per i rifiuti sanitari, riporta le norme tecnico-amministrative per gestire l’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti pericolosi tra cui la classificazione e l’etichettatura degli imballaggi compreso il trasporto stradale per il conferimento in discarica o agli impianti di trattamento autorizzati.
Le fasi di spedizione, confezionamento, carico e scarico complementari al trasporto dei rifiuti sanitari rendono lo smaltimento di tali rifiuti assoggettabile anche alla Normativa ADR inerente il trasporto di merci pericolose su strada, comportando una serie di nuove prescrizioni in capo a tutti gli operatori impegnati nella gestione di tali rifiuti pericolosi.

La presente brochure è dedicata alla conoscenza delle norme relative al trasporto stradale di rifiuti sanitari con l’obiettivo di fornire agli operatori del settore le informazioni in merito ad obblighi e responsabilità specifiche per gli smaltitori di tali rifiuti e le nozioni di base necessarie per garantire una corretta applicazione delle disposizioni dell’ADR alla luce dei rifiuti generati dall’emergenza COVID19.

  • OBBLIGHI GENERALI

Per poter smaltire i rifiuti pericolosi prodotti/detenuti dalla struttura è necessario conferirli ad un trasportatore abilitato, di fatto, diventando “speditori”, “imballatori” e “caricatori” ai fini ADR qualora il rifiuto generato sia identificato come merce pericolosa ADR. Tale classificazione è sotto la responsabilità della struttura produttrice/detentrice/speditrice del rifiuto, non del trasportatore, né tantomeno della discarica o dell’eventuale laboratorio d’analisi che ha effettuato la campionatura del rifiuto in oggetto per l’assegnazione del codice C.E.R. e dell’attribuzione delle categorie (classi HP) di pericolo ai sensi della normativa ambientale.

L’esistenza di figure giuridiche “terze” a cui lo speditore abbia affidato parte o tutti i servizi legati alle operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi, pur comportando obblighi e responsabilità a carico degli assuntori di tali servizi, non può costituire una “delega di responsabilità”.
Pertanto non sono modificati sostanzialmente gli obblighi e le responsabilità insite nella figura dello “speditore” (inteso come intestatario del documento di trasporto/FIR), dell’“imballatore” e del “caricatore” ai fini ADR, nella persona fisica del legale rappresentante della struttura smaltitrice.

In base a quanto sopra citato, tutte le aziende che producono rifiuti pericolosi ADR ed in particolare i gestori delle strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione, di ricerca o comunque i soggetti che producono rifiuti speciali (a rischio infettivo secondo il D.P.R. 254/2003) come ambulatori, studi medici e dentistici, laboratori d’analisi, ecc., devono applicare la normativa ADR almeno per quanto concerne le disposizioni previste per gli “speditori”, “imballatori” e “caricatori” di merci pericolose.

Nel capitolo 1.4 dell’ADR sono descritti i principali obblighi degli operatori del trasporto di merci pericolose (e quindi anche di rifiuti pericolosi).

Secondo quanto previsto al paragrafo 1.4.2.1 dell’ADR lo speditore deve:

  • assicurarsi della corretta classificazione delle merci pericolose;
  • fornire al trasportatore le informazioni e i documenti richiesti;
  • utilizzare gli imballaggi approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR;
  • osservare le disposizioni per l’inoltro e le restrizioni alla spedizione.

Secondo quanto previsto al paragrafo 1.4.3.2 dell’ADR l’imballatore deve osservare:

  • le prescrizioni concernenti le condizioni di imballaggio o le condizioni di imballaggio in comune;
  • le prescrizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli per preparali al trasporto.

Secondo quanto previsto al paragrafo 1.4.3.1.1 dell’ADR il caricatore deve:

  • consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
  • presentare al trasporto un collo il cui imballaggio non sia danneggiato, verificandone la tenuta e che non ci sia perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa;
  • osservare le prescrizioni concernenti il carico e la movimentazione;
  • osservare i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo.

Essendo il momento del trasporto un’azione “pluridisciplinare”, nel senso che coinvolge più operatori pocanzi menzionati, la normativa stradale (in primis il Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.) oltre a sanzionare l’autista ed il vettore, procede a ritroso lungo tutta la filiera del trasporto sanzionando anche i “mandanti” della spedizione qualora accertata la loro corresponsabilità nell’infrazione commessa dall’autista.

Nello specifico delle merci pericolose ADR, l’art. 168 comma 10 del Codice della Strada recita:
Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell’art.167, comma 9: “Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Pertanto è lecito e pacifico se, a volte, le strutture produttrici/detentrici/speditrici dei rifiuti si vedano recapitare verbali relativi ad infrazioni stradali commesse dalle loro ditte specializzate in materia di smaltimento rifiuti…non riconoscendone la “paternità” o, in alcuni casi, dichiarandosi completamente estranee alla vicenda. È utile annoverare il Titolo V del T.U.A. in merito alle sanzioni (amministrative e penali) per i reati ambientali commessi dagli operatori coinvolti a vario titolo nello smaltimento dei rifiuti.
L’art. 258 comma 4 del T.U.A. recita: chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro [salvo ulteriori aggiornamenti n.d.r.]. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Anche se materialmente il FIR è consegnato dal trasportatore al produttore/smaltitore già precompilato, quest’ultimo ha l’obbligo e dovere, in quanto intestatario del formulario (FIR) come speditore/committente, di verificare che tutte le informazioni necessarie al corretto smaltimento del refluo siano riportate su di esso: la corretta caratterizzazione (opportuno CER, stato fisico e peso) riportante le caratteristiche di pericolo (frasi HP) che devono trovare corrispondenza nel certificato di analisi allegato al FIR. Per i rifiuti pericolosi il FIR, al campo 8, chiede esplicitamente se il refluo rientri o meno nel campo di applicazione dell’ADR. In caso affermativo, le indicazioni da riportare sul formulario dovranno essere ancora più precise ed esaustive per ottemperare anche quanto richiesto dall’ADR, e pertanto, se incomplete, inesatte o mendaci, saranno oggetto di sanzione secondo il pocanzi citato art. 258 comma 4 del T.U.A. e l’art. 168 comma 9-bis del Codice della Strada per la parte ADR.

Approfondendo il ruolo degli operatori in ambito ADR, purtroppo le disposizioni previste nel capitolo 1.4 non esauriscono gli obblighi dello smaltitore dei rifiuti pericolosi ai fini della Normativa ADR.
Non vi sono infatti menzionati diversi obblighi generali che devono essere rispettati da tutti gli operatori, quali quelli di garantire la necessaria formazione del personale, di nominare un consulente per la sicurezza, ecc.
Si ritiene quindi utile fornire un elenco più completo e commentato degli obblighi complessivi dello smaltitore di rifiuti pericolosi ai fini ADR, con riferimento alla spedizione dei rifiuti sanitari.

  • CLASSIFICAZIONE

Lo speditore deve assegnare ad una struttura o ad una persona l’incarico di classificare i rifiuti pericolosi da spedire, non solo per la normativa ambientale (attribuzione del codice CER), ma anche, eventualmente, per la normativa ADR (attribuzione del codice ONU).

Per la classificazione ADR dei rifiuti medicali/ospedalieri a rischio infettivo esistono criteri specifici.
Infatti, i rifiuti provenienti da cure mediche o veterinarie e/o da ricerche associate oppure provenienti da maternità, da diagnostica, dal trattamento o dalla prevenzione delle malattie dell’uomo e degli animali, la cui raccolta ed eliminazione sono oggetto di prescrizioni particolari per prevenire infezioni, sono considerate rifiuti pericolosi (a rischio infettivo) anche secondo la normativa ADR.
In questa tipologia di rifiuti sanitari rientrano i rifiuti medicali ed ospedalieri assegnati al numero CER 18.01.03* e 18.02.02* secondo la lista dei rifiuti allegata alla Decisione della Commissione Europea n°2000/532/CE e s.m.i.; tali rifiuti, di cui si sa o si ritiene che presentino una probabilità relativamente bassa di contenere materie infettanti, sono identificati in classe 6.2 dell’ADR con il numero ONU 3291.

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Ricordiamo che lo stesso D.P.R. 254/2003 all’art. 2 comma d) definisce rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo anche tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., già classificati in ADR come materia infettante per l’uomo di categoria A assegnata al numero ONU 2814.

Con l’emergenza sanitaria da COVID19, le strutture sanitarie di cura ed i laboratori di analisi che smaltiscono rifiuti derivanti dalla ricerca biologica e/o da cure mediche somministrate a pazienti affetti da tale patologia avrebbero dovuto approntare una separazione delle seguenti tipologie di rifiuti sanitari:

  • rifiuti sanitari di cui si sa o si ritiene che presentino una probabilità relativamente bassa di contenere materie infettanti, classificati in ADR con il numero ONU 3291;
  • rifiuti sanitari che possono, quando si verifica un’esposizione, causare un’invalidità permanente o una malattia letale o potenzialmente letale alle persone o agli animali, fino ad allora in buona salute, rientranti in categoria A dell’ADR, classificandoli con il numero ONU 2814.

Dall’anno prossimo, con l’entrata in vigore dell’ADR edizione 2021, questa necessità di differenziazione delle due tipologie di rifiuti sanitari diventerà ancora più marcata ai fini ADR con l’introduzione della nuova rubrica ONU 3549 dedicata, ai rifiuti medicali solidi contenenti materie infettanti della categoria A generati dal trattamento medico degli esseri umani […], escludendo i rifiuti derivanti dalla ricerca biologica o i rifiuti liquidi per i quali si continua ad utilizzare la rubrica ONU 2814.

Vedremo più avanti nel corso della trattazione quali sono gli obblighi, ai sensi della Normativa ADR, degli smaltitori di rifiuti sanitari potenzialmente contenenti il virus Sars-CoV-2, oggi, trattati come comuni rifiuti infettivi.

Purtroppo esistono altre tipologie di rifiuti che necessitano di maggiori approfondimenti come nel caso delle soluzioni generate dalla taratura dei macchinari per effettuare le analisi del sangue.
Mentre il codice CER 18.01.06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose attribuito a tali rifiuti resta immutato da macchinario a macchinario, risulteranno differenti le caratteristiche di pericolo (le classi HP secondo il Regolamento UE n°1357/2014) a seconda della tipologia di reagente impiegato per la taratura del macchinario stesso.
Tale variabilità comporta la necessità di effettuare test di laboratorio per caratterizzare le soluzioni generate da ogni macchinario certificando analiticamente il reale pericolo presente nel campione (HP3 infiammabile, HP6 tossico, HP8 corrosivo, ecc.).

Tali analisi di laboratorio, anche se condotte da strutture accreditate ed in conformità alle disposizioni della normativa ambientale, non sono minimamente sufficienti a caratterizzare il rifiuto pericoloso secondo la Normativa ADR.
Pertanto, prima di smaltire le taniche contenenti tali soluzioni è obbligatorio effettuare anche la caratterizzazione ADR di tali rifiuti transcodificando il codice CER in numero ONU.
Tale classificazione è alla basa della corretta gestione del rifiuto pericoloso: dalla scelta dell’imballaggio all’etichettatura, alla corretta compilazione del FIR ed altro.

  • NOMINA DEL CONSULENTE ADR

Lo smaltitore di rifiuti sanitari deve provvedere a nominare il consulente per la sicurezza trasporti, salvo per i casi di esenzione citati al paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR e nella normativa nazionale.

Al paragrafo 1.8.3.1, la normativa ADR (edizione 2019) prescrive che:

Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

Tale prescrizione è ripresa dall’articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 35/2010, in questi termini:

Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.

Già a partire dal 2019, l’obbligatorietà della nomina del consulente ADR è stata estesa ufficialmente a tutte quelle attività che finora ritenevano di esserne esentate in virtù del fatto che le attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi (compreso spedizione, confezionamento, carico, ecc.) venivano svolte operativamente da soggetti terzi all’interno del perimetro aziendale.

La nomina del consulente ADR non può essere concluso con la semplice stipula di un accordo commerciale tra privati. Infatti, il legale rappresentante ha l’obbligo di dare conferma comunicazione all’Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile, competente per territorio, entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente, attraverso un atto formale.

Inoltre, essendo la figura del Consulente ADR una persona fisica che possiede i requisiti e la relativa abilitazione, non può essere sostituita da una società che, per espresso volere della normativa, non può essere in possesso di tali requisiti e nello stesso tempo assumersi la responsabilità che ne deriverebbe dall’incarico stesso.

All’art. 12 del D.Lgs. 35/2010 sono riportate le sanzioni nel caso di inottemperanza alla norma:
Le sanzioni previste per il legale rappresentante dell’impresa sono:
– da 6.000€ a 36.000€ per omessa nomina del consulente;
– da 2.000€ a 12.000€ per mancata comunicazione al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti della nomina del consulente.

Esistono casi di esenzione della nomina del Consulente ADR soprattutto nel caso in cui lo smaltimento dei rifiuti pericolosi non costituisce l’attività principale dell’impresa ed a condizione che si effettuino occasionalmente operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti nazionali di merci pericolose che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi secondo l’ADR.

Se i rifiuti sanitari “comuni”, quelli identificati con il numero ONU 3291, dal 2021 rientreranno nei casi di esenzione della nomina del Consulente ADR sopra indicati, tale possibilità è totalmente preclusa per i rifiuti sanitari altamente infettivi (come quelli potenzialmente contenenti il virus Sars-CoV-2), identificabili con i numeri ONU 2814 e 3549.

L’esenzione della nomina del consulente non esula il legale rappresentante dal rispetto e dall’applicazione della normativa ADR. Anzi per usufruire dell’esenzione è necessario che il legale rappresentante comunichi annualmente all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile quantità, tipologia di merce pericolosa trattata e frequenza di smaltimento.

La funzione basilare del Consulente è di coadiuvare il capo dell’impresa nell’esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto il trasporto, e le prestazioni ad esso connesse quali l’imballaggio, il riempimento, il carico o scarico di merci pericolose, nel rispetto della normativa applicabile ed allo scopo di prevenire i rischi per le persone, i beni o l’ambiente, derivanti dallo svolgimento di tali attività.

La funzione del Consulente ADR è di:

  • verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
  • consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;

attraverso l’analisi delle:

  • prassi, cioè il modo di agire e di affrontare i problemi correnti relativi alle operazioni svolte dall’impresa;
  • procedure, cioè i metodi adottati dall’impresa per la gestione sistematica delle diverse problematiche.

Le prassi e procedure ADR sulle attività dell’impresa per quanto concerne la gestione delle merci pericolose e molto altro non espressamente dettagliato sono oggetto della “relazione annuale”, che insieme alla “relazione d’incidente”, costituisce uno dei principali obblighi del Consulente.

Se avviene un grave incidente durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico delle merci pericolose, il caricatore, il riempitore, il trasportatore o il destinatario deve assicurarsi che sia redatta una relazione d’incidente da sottoporre direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma.
Il Consulente ADR conosce nel dettaglio i casi in cui bisogna redigere la relazione di incidente; i criteri che fanno redigere il rapporto sono, semplificando, i seguenti:
– danni fisici alle persone;
– danno materiale o danno all’ambiente;
– intervento delle autorità;
– dispersione di merci pericolose oltre una certa quantità in funzione della pericolosità.
Se sono implicate merci pericolose della classe 6.2 (rifiuti sanitari a rischio infettivo), l’obbligo di fare rapporto si applica indipendentemente dalle quantità dispersa.

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Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 35/2010, il Consulente, verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, è tenuto a redigere una relazione entro 60 gg. dalla nomina nella quale sono indicate le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

Il consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose è in possesso di un certificato di formazione professionale, rilasciato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ha una validità di 5 anni, rinnovabili previo superamento di una prova di controllo nel corso dell’anno immediatamente precedente al termine di ciascun quinquennio.

Va comunque sottolineato che il consulente per la sicurezza trasporti opera sotto la responsabilità del legale rappresentante della struttura smaltitrice, il quale non può quindi ritenersi sollevato da tutti i suoi obblighi con la nomina del consulente.

  • FORMAZIONE DEL PERSONALE

Come previsto dal capitolo 1.3 dell’ADR, tutto il personale coinvolto nella gestione (ai fini del trasporto) dei rifiuti pericolosi deve ricevere una formazione adeguata ai suoi compiti e alle sue responsabilità. Ai sensi del capitolo 1.10 dell’ADR, tale formazione deve includere anche elementi di sensibilizzazione sulla security, così come descritto al paragrafo successivo.
Il legale rappresentante della struttura smaltitrice deve quindi provvedere a formare tale personale (addetti alla classificazione, alla documentazione, alla scelta degli imballaggi, ecc.), sia prima dello svolgimento delle attività (anche in caso di nuove assunzioni), sia quando intervengano variazioni nelle regolamentazioni o nelle prassi operative dell’impresa.
Deve essere tenuta una registrazione di tale formazione e la documentazione deve essere conservata da tutti gli attori operanti nella filiera del trasporto e resa disponibile agli addetti ed all’autorità competente.
Si ricorda che la formazione del personale è obbligatoria anche nei casi di esenzione previsti alla sottosezione 1.1.3.6 ed ai capitoli 3.4 e 3.5 dell’ADR.

Lo stesso D.P.R. 254/2003 all’art. 1 comma 3 lettera a) prevede che le autorità competenti e le strutture sanitarie debbano incentivare l’organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo.

Inoltre, la formazione in ambito ADR, istituzionalmente, è intesa anche come un approfondimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. andandosi ad integrare all’attività svolta dal datore di lavoro in merito ad informazione/formazione del personale come previsto agli artt. 36 e 37 ed agli articoli specifici del Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in riferimento al rischio biologico dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
In quest’ottica, la formazione ADR è mirata ad aumentare il livello di sicurezza durante la movimentazione e trasporto dei rifiuti sanitari a rischio infettivo poiché comprende anche aspetti operativi per gestire eventuali emergenze/incidenti in caso di spandimento accidentale di materiale biologico, sia durante la fase di trasporto che durante la movimentazione all’interno della struttura smaltitrice.

  • SECURITY

Il personale coinvolto nella gestione (ai fini del trasporto) dei rifiuti pericolosi deve ricevere una formazione anche in materia di Security e tener conto delle disposizioni in materia.
Lo smaltitore deve inoltre assicurare che i rifiuti pericolosi siano consegnati soltanto a trasportatori debitamente identificati e qualificati.

I rifiuti sanitari “comuni”, quelli identificati con il numero ONU 3291, non entrano nella casistica delle merci pericolose soggette a security a meno che tali rifiuti non contengano una materia infettante di Categoria A (come ad esempio il virus Sars-CoV-2). Tali rifiuti sanitari, identificabili con i numeri ONU 2814 e 3549, possono, quando si verifica un’esposizione (es. rottura dall’imballaggio di protezione con fuoriuscita e contatto fisico con persone o animali), causare un’invalidità permanente o una malattia letale o potenzialmente letale alle persone o agli animali, fino ad allora in buona salute.

Questa tipologia di rifiuti sanitari ad alto rischio infettivo, ai fini ADR, sono classificate come “merci pericolose ad alto rischio”.
In tale scenario, il legale rappresentante della struttura smaltitrice deve adottare, attuare e seguire un Piano di Security contenente le misure per prevenire atti terroristici dovuti all’uso improprio delle merci pericolose quali perdita di numerose vite umane, distruzioni di massa o sconvolgimenti socio-economici a prescindere dalla quantità smaltita.

Tali disposizioni di security dovranno essere richieste anche alla ditta affidataria del servizio di smaltimento: personale qualificato e formato sulle norme antiterroristiche e veicoli dotati di dispositivi, equipaggiamenti o altri sistemi di protezione contro il furto dei veicoli che trasportano merci pericolose ad alto rischio, come sistemi di telemetria e/o antifurto satellitare.

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  • ESENZIONI

Lo smaltitore deve assegnare ad una struttura o ad una persona l’incarico di verificare se i rifiuti pericolosi da spedire possono essere, anche parzialmente, esenti dalle disposizioni dell’ADR.
Le esenzioni, parziali o totali dall’ADR, sono contenute:
• nella sezione 1.1.3, con particolare riferimento alla tabella 1.1.3.6, per quanto riguarda l’esenzione parziale da alcune disposizioni dell’ADR (security, istruzioni scritte, CFP-ADR, ecc.);
• nel capitolo 3.4, per quanto riguarda i rifiuti spediti in quantità limitate;
• nel capitolo 3.5, per quanto riguarda i rifiuti spediti in quantità esenti.

Esistono altre tipologie di esenzione totale legate a materie pericolose confezionate e trasportate a determinate condizioni indicate nelle Disposizioni Speciali (DS) del cap. 3.3 dell’ADR come ad esempio le coibentazioni di amianto, le batterie al piombo e le bevande alcoliche.

Le informazioni relative alle esenzioni devono essere comunicate all’imballatore (nel caso, ad esempio, di quantità limitate) e/o al trasportatore (nel caso, ad esempio, di esenzione parziale ai sensi della sezione 1.1.3, ai fini della verifica del carico complessivo sul veicolo).

Il trasporto dei rifiuti effettuato in cisterna ed alla rinfusa, cioè senza imballo su carrozzerie scarrabili o ribaltabili oppure in appositi container, non può godere di alcun tipo di esenzione.

Per i rifiuti sanitari ad alto rischio infettivo, identificati con i numeri ONU 2814 e 3549, non è applicabile alcun tipo di esenzione; mentre per i rifiuti sanitari classificati con il numero ONU 3291 è applicabile la sola esenzione parziale secondo il cap. 1.1.3.6 ADR.

ESENZIONE
  • SCELTA DEGLI IMBALLAGGI

Lo smaltitore deve assegnare ad una struttura o ad una persona l’incarico di definire gli imballaggi appropriati per i rifiuti pericolosi da spedire.
Su tali basi si deve quindi provvedere all’acquisto di imballaggi, avendo cura di garantire (salvo quanto previsto per le quantità limitate e per le quantità esenti) che gli imballaggi siano omologati e marcati secondo l’ADR.

L’omologazione ADR degli imballaggi prevede, inoltre, per i rifiuti sanitari, che gli imballaggi destinati a contenere oggetti taglienti o a punta, come frammenti di vetro e aghi, debbano resistere alle perforazioni e trattenere i liquidi nelle condizioni di prova previste dalla stessa omologazione.

Per i rifiuti sanitarti altamente infettivi (UN 2814 e 3549) devono essere adoperati imballaggi qualitativamente migliori rispetto a quelli normalmente impiegati per i rifiuti sanitari comuni (UN 3291), rendendo questi ultimi, di fatto, non idonei a contenere i rifiuti sanitarti altamente infettivi.
Infatti, per tali rifiuti, deve essere previsto un imballaggio combinato a triplice strato così come già previsto per i campioni biologici (es. il sangue). Tali imballaggi dovranno essere costituiti da:
• un imballaggio interno in grado di contenere oggetti taglienti e/o appuntiti,
• un imballaggio intermedio contenente del materiale assorbente/solidificante sufficiente ad assorbire tutto il liquido eventualmente fuoriuscito dall’imballaggio interno;
• un imballaggio esterno con interposizione di materiale di imbottitura o materiale assorbente appropriato.

Attenzione: anche se l’imballaggio è fornito, di solito, dalla ditta di trasporto affidataria del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti, la scelta dell’idoneo imballaggio deve essere sempre effettuata sotto indicazione del soggetto che ha classificato il rifiuto (e che ne conosce la natura e pericolosità), cioè dallo speditore che ne è comunque responsabile.
Tale attenzione va fatta anche quando si utilizzano gli imballaggi originali che hanno contenuto le materie prime dalle quali è stato generato il rifiuto pericoloso, non sempre idonei a tale scopo.

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  • OPERAZIONI DI IMBALLAGGIO, CARICO E RIEMPIMENTO

Normalmente il “riempimento degli imballaggi”, successiva chiusura/sigillatura e conferimento nel deposito temporaneo rifiuti avviene in ogni struttura dove si producono rifiuti pericolosi.
L’imballatore ed il caricatore sono identificati, di fatto, tra gli operatori della stessa struttura da dove vengono spediti i rifiuti sanitari.

In questi casi speditore, imballatore e caricatore (non nel senso pratico, ma da intendersi come operazione che avviene nel sito da cui parte la spedizione) coincidono.
Pertanto lo smaltitore deve farsi carico, sia direttamente che indirettamente (avendone comunque la responsabilità), delle attività dell’imballatore, del riempitore e del caricatore delle merci pericolose previste dalla norma ADR al capitolo 1.4.3.

È utile ricordare che il D.P.R. 254/2003 all’art. 8 comma 3 lettera a) stabilisce che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.

Tali indicazioni sono maggiormente più restrittive rispetto a quanto previsto all’art. 185-bis comma 2 lettera b) del T.U.A. e s.m.i.

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  • DOCUMENTAZIONE

Il legale rappresentante della struttura smaltitrice deve assegnare ad una struttura o ad una persona l’incarico di predisporre la documentazione necessaria e di consegnare al trasportatore tali documenti ed altri dati necessari.
Tra le informazioni che lo speditore deve fornire al trasportatore si ricordano quelle relative alla massa lorda dei rifiuti da trasportare soprattutto per evitare di esporre il trasportatore e la struttura smaltitrice (per corresponsabilità) alle infrazioni del Codice della Strada in materia di sovraccarico, peraltro non tollerata in regime ADR nonostante sia barrata la casella “peso da verificarsi a destino”, opzione non impiegabile come esonero di responsabilità.

Il documento di trasporto richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (il Formulario Identificativo Rifiuti) può essere adottato anche in ambito ADR, purché vi siano riportate tutte le informazioni richieste dalla sezione 5.4.1 dell’ADR (in particolare: numero ONU e denominazione ADR).
La documentazione può essere predisposta anche in formato elettronico; in tal caso tuttavia lo speditore deve essere in grado di fornire le informazioni al trasportatore come documento cartaceo.
Copia del documento di trasporto e la documentazione aggiuntiva devono essere conservate per un periodo minimo di tre mesi.

In caso di difformità/incongruenze si applicano le sanzioni precedentemente indicate: art. 258 comma 4 del T.U.A. (ammenda da 1.600 a 10.000€ e arresto fino a 2 anni) e art. 168 comma 9-bis del Codice della Strada (2 punti sulla patente dell’autista, ammenda da 415 a 1.668€, per autista, vettore ed eventualmente unico committente per corresponsabilità: art. 168 comma 10 del Codice della Strada).

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  • APPROFONDIMENTO

Molti centri di analisi, ospedali specializzati ed università lavorano nel campo della medicina nucleare offrendo terapie che impiegano radiofarmaci o sorgenti radiogene. Anche se a prima vista possa sembrare che la struttura non sia direttamente interessata in merito al trasporto di tali sostanze, nella realtà operativa non è così. Infatti, le strutture che ricevono i radiofarmaci sono soggette anch’esse alla nomina del Consulente ADR, nella misura in cui avviene lo scarico del prodotto, la manipolazione della confezione per estrarre il radiofarmaco, il riconfezionamento e la spedizione del collo vuoto non ripulito, che pur essendo esente per la bassa radioattività residua, deve essere accompagnato da un documento di trasporto idoneo e conforme all’ADR per ritornare presso la struttura fornitrice.

Ulteriori valutazioni andrebbero fatte sullo smaltimento dei pannoloni assorbenti alienati dalle strutture sanitarie i cui pazienti sono soggetti a cure speciali a base di liquidi di contrasto radioattivi (scintigrafie, PET, ecc.). Infatti, qualora la struttura non fosse dotata di un’area dedicata allo stoccaggio provvisorio al fine di consentire la riduzione a livelli accettabili della radioattività del rifiuto (camera calda), potrebbe accadere di smaltire, nei comuni rifiuti speciali, materiale radioattivo, mettendo a repentaglio la sicurezza degli stessi operatori e di tutta la popolazione esposta inconsapevolmente a tali radiazioni.

In ambito specifico sulla gestione dei radio farmaci si rimanda all’articolo dedicato.

  • CONCLUSIONI

L’attuale emergenza sanitaria da COVID19 sta profondamente cambiando tutto il sistema sociale, economico e lavorativo, maggiormente nelle strutture sanitarie e nei laboratori d’analisi trovati, più delle altre realtà lavorative, impreparati a fronteggiare tale emergenza che impatta direttamente nel sistema lavorativo e nella gestione della produzione e smaltimento dei rifiuti sanitari.

Alla luce delle riflessioni condotte nella presente disamina si ritiene opportuno, maggiormente rispetto a prima della pandemia, rivisitare la gestione del ciclo dei rifiuti sanitari a rischio infettivo all’interno di tali strutture sanitarie e di ricerca, al fine di aumentare il livello di sicurezza per i lavoratori operanti in tali attività e l’intera popolazione che potrebbe avere delle possibili ripercussioni in caso di scorretta gestione dei rifiuti provenienti da pazienti positivi al virus Sars-CoV-2.

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