Lo studio dispone di personale specializzato per supportare le aziende nella realizzazione di pratiche per rinnovo e rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), ottenimento del parere di conformità e consulenze tecniche in materia di sicurezza antincendio.
Supportiamo le aziende nella formazione ed addestramento per gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Allegato III del D.M. 2 settembre 2021.
La nomina e il ruolo degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio è uno degli aspetti base della sicurezza sul lavoro per le aziende (art. 43, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Testo Unico delle leggi sulla sicurezza sul lavoro).
Il datore di lavoro deve stabilire in base al tipo di attività, al numero dei lavoratori e ai fattori di rischio, quanti devono essere gli addetti alla prevenzione incendi. In ogni caso, in ogni unità produttiva e per ogni turno lavorativo, deve essere presente almeno un addetto alla prevenzione incendi.
In aziende con meno di 5 lavoratori il datore di lavoro può autonominarsi addetto alla prevenzione incendi, ma solo nel caso in cui sia presente costantemente in azienda ed abbia frequentato specifici corsi di formazione previsti agli art. 45 e 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che rimanda al nuovo D.M. 2 settembre 2021.
La nomina di tali addetti avviene attraverso una comunicazione ufficiale al destinatario. I lavoratori designati al ruolo di addetto antincendio non possono, se non per giustificati motivi, rifiutare il ruolo datogli.
La legge prevede che il datore di lavoro che non adempia al dovere di nominare gli addetti antincendio sia punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000€.
Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di formare il lavoratore o i lavoratori prescelti per ricoprire tali ruoli. La formazione non deve essere effettuata fuori dall’orario lavorativo e non deve comportare alcun onere per il lavoratore.
La sanzione per la mancata formazione è l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.200 a 5.200€.
11 gennaio 2025
La formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza si differenzia in base al livello di rischio incendio assegnato all’azienda in basso, medio ed alto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 2 settembre 2021.
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La fase iniziale di un progetto è il sopralluogo in cui vengono individuate le caratteristiche generali relative al tipo di attività. Da qui in poi viene elaborata una strategia per ottenimento del C.P.I. Il sopralluogo da parte del tecnico è gratuito.
Il nuovo DRP n 151 del 1 Agosto 2011 divide le attività in 3 categorie:
La categoria A comprende attività a basso rischio e standardizzate dotate di una regola tecnica di riferimento e sono contraddistinte da un limitato livello di complessità. Per tali attività è eliminato il parere di conformità e l’attività può iniziare previa presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
La categoria B comprende attività presenti nella A in quanto a tipologia ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità e comunque sprovviste di una regola tecnica specifica di riferimento. Per tali attività è necessario ottenere la valutazione di conformità dei progetti al comando dei Vigili del Fuoco e l’attività può iniziare previa presentazione della SCIA.
La categoria C comprende attività con alto livello di complessità. Per tali realtà è necessario ottenere il parere di conformità da parte dei VVF e l’attività può iniziare previa presentazione della SCIA.
Questo tuttavia è solo il primo passo nell’iter di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. I C.P.I. sarà rilasciato dal Comando Provinciale de VVF solo a seguito di sopralluogo per la verifica della rispondenza delle misure attuate rispetto a quelle previste dal progetto stesso e all’ottemperanza delle prescrizioni eventualmente rilasciate.
I responsabili delle attività B e C possono anche richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità ma anche l’effettuazione di visite tecniche da effettuarsi in corso di realizzazione dell’opera.
Si rimanda direttamente al portale dei Vigili del Fuoco per essere sempre aggiornati:
Partendo dal tipo di attività e dai sopralluoghi conoscitivi, viene elaborato il progetto antincendio prevendendo le soluzioni tecniche più convenienti e vantaggiose per essere conformi alla normativa antincendio.
Gli impianti sprinkler vengono realizzati e installati con lo scopo di fornire acqua in quantità adeguata a combattere un incendio in una determinata area con precisione tramite testine sprinkler, ampolle che si rompono ad una determinata temperatura.
Nella progettazione antincendio, quando ci troviamo di fronte a carichi di incendio elevati e/o strutture portanti con scarse qualità di resistenza al fuoco, un’operazione tipica è quella di predisporre l’impianto di protezione attiva sprinkler.
Modellare un incendio controllato o addirittura soppresso da impianto sprinkler, permette nella maggior parte dei casi di scongiurare completamente la necessità di dover proteggere le strutture, anche se in acciaio.
Le reti idranti vengono realizzate e installate con lo scopo di fornire acqua in quantità adeguata a combattere un incendio, tramite apparecchi erogatori ad esso collegati, all’interno dell’area protetta.
Si tratta di una misura antincendio presente nel Codice di Prevenzione Incendi nella sezione delle strategie antincendio S.6 – Controllo dell’incendio, che ha come scopo la protezione finalizzata all’inibizione o al controllo dell’incendio.
I sistemi di rivelazione e allarme incendi (IRAI) vengono trattati nel Codice di Prevenzione Incendi nella sezione delle strategie antincendio S.7.
Si dividono in sistemi fissi automatici o manuali e sono progettati per sorvegliare gli ambiti di un’attività, rivelare un incendio al suo stadio iniziale e diffondere l’allarme al fine di:
- Allertare gli occupanti, favorendo un tempestivo esodo e lo sgombero di beni
- Avviare i piani di intervento, le procedure di emergenza e le chiamate ai soccorsi
- Attivare i sistemi di protezione contro l’incendio (impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione, ripristino della compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, controllo o arresto di impianti tecnologici, ecc.)
La misura antincendio del controllo del fumo e del calore ha come scopo l’individuazione dei presidi antincendio da installare nell’attività per consentire il controllo, l’evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.
In generale, lo smaltimento del fumo e del calore garantisce uno strato libero dai fumi migliorando le condizioni di esodo e di operatività dei VVF, ma è finalizzato anche all’alleggerimento delle sollecitazioni termiche sulle strutture impedendo lo sviluppo del flash-over.
Per quanto riguarda gli spetti progettuali, in generale, la misura antincendio si attua attraverso la realizzazione di:
- aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza;
- sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF);
- sistemi per l’evacuazione di fumo e calore (SEFC).
Gli impianti a soppressione dell’incendio sono una particolare tipologia di impianto antincendio che utilizza prodotti alternativi all’acqua per lo spegnimento, come i gas (inerti, CO2, gas Novec™).
Vengono adottati principalmente in quegli ambienti e locali in cui non è possibile utilizzare acqua per spegnere un incendio, a causa della presenza di materiale elettrico o beni particolari.
Le applicazioni più frequenti avvengono per:
- CED (Centri Elaborazione Dati)
- Cabine elettriche
- Centrali telefoniche
- Centri di comunicazione
- Archivi storici
- Banche
- Biblioteche o depositi di libri rari
- Applicazioni particolari in cui non può essere utilizzata l’acqua
Le alimentazioni idriche antincendio a servizio degli impianti di spegnimento ad acqua rappresentano sicuramente uno degli aspetti più importanti che un progettista deve considerare in particolare per l’affidabilità richiesta.
I sistemi di alimentazioni idriche antincendio possono essere realizzate mediante sia reti idriche pubbliche sia reti idriche private.
Date la prestazioni più scarse in termini di portata e pressione, all’acquedotto pubblico, si preferisce un sistema di pompaggio basato su una vasca di accumulo e su una o più unità di pompaggio ad avviamento automatico di tipo privato.
Tale sistema di alimentazione idrica deve essere progettato e realizzato secondo le specifiche della norma UNI EN 12845, in particolare possiamo avere due tipi di impianto a secondo della tipologia di riserva idrica utilizzata:
- Riserva idrica in vasche di accumulo interrate;
- Riserva idrica in vasche o serbatoi di accumulo fuori terra.
Serve ad attestare il rispetto delle normative antincendio con attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio per deposito GPL.
Per organizzare in area pubblica, privata o in un locale una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento (ai sensi dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773) è necessario presentare un’istanza o una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990.
Quest’ultima (SCIA) può essere utilizzata esclusivamente quando le manifestazioni si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con una capienza massima di n. 200 persone.
Nel caso in cui i locali/allestimenti della manifestazione abbiano una capienza superiore a n. 200 persone è necessaria la verifica di sicurezza della Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza.
Per poter realizzare ed esercire depositi di oli minerali è necessario richiedere le seguenti specifiche autorizzazioni al comando dei Vigili del Fuoco per le attività di stoccaggio:
- Attività 12.1.A: Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili)
- Attività 12.2.B: Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino 50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili con capacità da 1 a 50 mc
- Attività 12.3.C: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc
In nuovo D.M. 2 settembre 2021 stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81.
Il piano di emergenza individua le predisposizioni organizzative e le operazioni da compiere in caso di un evento improvviso che esula dalla gestione ordinaria dalla struttura e rappresenta un pericolo potenziale o in atto, che potrebbe richiedere il sollecito sfollamento del presidio o di una sua parte.
Pertanto non si identifica con il piano di evacuazione (pur includendolo) in quanto molte situazioni di emergenza possono e devono essere gestite come situazioni di preallarme o di crisi locale, evitando non solo la loro propagazione a strutture adiacenti, ma anche il ricorso indiscriminato all’abbandono della struttura che potrebbe causare danni maggiori dell’evento stesso che ha innescato la situazione di emergenza.
Questo documento deve essere accompagnato da una azione educativa di natura preventiva ed organizzativa che mira al conseguimento di una sufficiente capacità di autocontrollo da parte delle diverse componenti operanti nella struttura.
Tale fase riveste particolare importanza per un corretto approccio verso la possibile evoluzione incrementale del fenomeno che ha suscitato allarme.
Alla definizione degli scenari che conducono ad una situazione di emergenza concorrono attivamente tutti i lavoratori, in particolare i componenti della Squadra Antincendio e della Squadra Pronto Soccorso, la cui valutazione e comunicazione dei fatti è essenziale per consentire al Responsabile Gestione Emergenze di assumere decisioni fondate.
A tal fine vengono redatte una serie di procedure di emergenza e di evacuazione per tutti gli scenari che si possano presentare.
Vengono definiti i ruoli e le competenze durante un’emergenza da personale formato.
Per le aziende che dispongono di attrezzature idonee a rifornire internamente il proprio parco veicolare provvediamo all’espletamento dell’iter per il rilascio dell’autorizzazione da parte dei VVF per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per erogazione di carburante liquido di categoria C, gasolio), relativo ad un rifornimento mobile di gasolio, installato fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 mc (attività 13.1.A e Decreto Ministeriale del 22 Novembre 2017).
Serve ad attestare il rispetto delle normative antincendio di un edifico e/o una attività. L’iter burocratico è leggermente differente in base alle dimensioni e complessità dell’attività, in pratica:
- Categoria A: si esegue la progettazione, si eseguono i lavori e si presenta la SCIA antincendio. Da quell’istante si è in regola (il sopralluogo è a campione);
- Categoria B: si esegue la progettazione, si presenta il progetto al Comando dei Vigili del Fuoco che deve approvarlo, poi si eseguono i lavori e si presenta la SCIA. Da quell’istante si è in regola (il sopralluogo è a campione);
- Categoria C: si esegue la progettazione, si presenta il progetto al Comando dei Vigili del Fuoco che deve approvarlo, poi si eseguono i lavori e si presenta la SCIA. Il sopralluogo è assicurato nelle settimane successive e solo da quell’istante si è in regola con il CPI.
La valutazione progetto è riservata alle “attività soggette” di categorie B e C, per le quali è necessario presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio (rif. art. 3 D.P.R. 151/2011) è inviata al Comando, ogni 5 anni, per tutte le attività soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco, ad esclusione delle attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 per le quali è prevista una cadenza temporale pari a 10 anni.
Le richieste dovranno essere inoltrati al Comando prima della scadenza al fine di esercitare l’attività.
Asseverazione tecnica redatta da Professionista/Tecnico antincendio attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio.
Tale documentazione è necessaria per procedere al rinnovo periodico di conformità antincendio di cui al precedente paragrafo.
Dichiarazione di non aggravio del rischio redatta da Professionista/Tecnico antincendio attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio.
Al pari dell’asseverazione, tale documentazione è necessaria per richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio quando sono state effettuate modifiche strutturali/impiantistiche tali da non richiedere un nuovo progetto antincendio.
Provvediamo ad effettuare la dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte:
- Accertamento che i prodotti impiegati in opera rispondano alle prestazioni richieste nel progetto approvato
- Verifica corretta posa in opera degli stessi direttamente o tramite l’acquisizione di dichiarazioni di corretta posa fornite dall’installatore
- Compilazione e sottoscrizione secondo il relativo modello ministeriale (mod. DICH.PROD. PIN 2.3-2018)
Effettuiamo la certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura:
- Individuazione planimetrica ed altimetrica dei singoli elementi e loro numerazione con riferimento a tavole generali di inquadramento dell’area/piani
- Redazione di Relazione di Verifica (metodi tabellari, analitici, sperimentali, ecc.) della resistenza al fuoco dei singoli elementi
- Compilazione e sottoscrizione secondo il relativo modello ministeriale (mod. CERT.REI. PIN 2.2-2018)
- Esame in luogo dei singoli elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco, in relazione alle certificazioni di resistenza e alle relazioni di verifica tabellare, sperimentale e/o analitica, nonché in relazione alle dichiarazioni di corretta posa degli eventuali rivestimenti protettivi e alle dichiarazioni della DL al fine di accertare la corrispondenza tra gli elementi certificati e quelli posti in opera
Provvediamo ad “ultimare” il lavoro dell’istallatore rilasciando la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/08, es. impianto di evacuazione del fumo e del calore, ecc.) per il quale sia stato redatto il progetto dell’impianto stesso DICH. IMP. (mod. PIN 2.4-2018) da parte dell’installatore.
Effettuiamo la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/08), sottoscritto da Professionista antincendio, per il quale non sia stato redatto il progetto dell’impianto stesso attraverso il relativo modello ministeriale CERT. IMP. (mod. PIN 2.5-2018).
Si rimanda al portale dei Vigili del Fuoco per visualizzare le specifiche norme del settore sempre aggiornate:
https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno/viewPage.aspx?s=85&p=11223
Si rimanda ad un portale esterno per visualizzare le principali norme UNI antincendio:
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/index.php/principali-norme-uni-antincendio
Si elencano le principali norme di progettazione secondo la normativa americana NFPA, spesso richieste dalle compagnie di assicurazione internazionali:
- NFPA 11:2016 Standard for Low, Medium, and High-Expansion Foam
- NFPA 12:2018 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems
- NFPA 13:2019 Standard for the Installation of Sprinkler Systems
- NFPA 14:2019 Standard for the Installation of Standpipes and Hose Systems
- NFPA 15:2017 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
- NFPA 16:2019 Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems
- NFPA 17:2017 Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems
- NFPA 20:2019 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
- NFPA 22:2018 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection
- NFPA 25:2020 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems
- NFPA 72:2019 National Fire Alarm and Signaling Code
- NFPA 750:2019 Standard on Water Mist Fire Protection Systems
- NFPA 2001:2018 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems
- NFPA 2010:2020 Standard for Fixed Aerosol Fire-Extinguishing Systems
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